Indennità risarcitoria ridotta a ventiquattro mensilità per licenziamenti nella vigenza della novella (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10518 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 75 del 2017, si applica a tutti i licenziamenti irrogati nella vigenza della novella, a prescindere dalla data di commissione dell’illecito disciplinare. La disposizione, di natura sostanziale, non è retroattiva ai sensi dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, ma il momento di riferimento per individuare la disciplina applicabile è quello di perfezionamento della fattispecie negoziale del licenziamento, non quello del fatto contestato. L’art. 22, comma 13, del d.lgs. n. 75 del 2017 limita la regola di diritto transitorio alle sole norme sul procedimento disciplinare, senza incidere sull’art. 63. Ne consegue che il giudice, accertata l’illegittimità del licenziamento, condanna l’amministrazione alla reintegra e al pagamento di un’indennità risarcitoria nel limite massimo di ventiquattro mensilità, oltre ai contributi per il medesimo periodo.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato nell’aprile 2018 dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una dipendente, per intervenuta decadenza ex art. 55, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, e condannava la parte datoriale alla reintegra, al pagamento di un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento all’effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione, e al versamento dei contributi.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione censurando la violazione dell’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato, poiché tra licenziamento ed effettiva reintegra erano trascorsi trentotto mesi ed il risarcimento avrebbe dovuto essere contenuto entro le ventiquattro mensilità. La lavoratrice resisteva con controricorso, eccependo il difetto di interesse della ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Il dispositivo della sentenza di appello contiene l’inciso “nei limiti di legge” riferito ai soli interessi e rivalutazione, non alla condanna al pagamento delle retribuzioni e dei contributi, disposta dall’illegittimo licenziamento fino all’effettiva reintegra. Il superamento della soglia delle ventiquattro mensilità rende quindi sussistente l’interesse all’impugnazione, né la questione poteva risolversi con la correzione di errore materiale.

Nel merito, il Collegio rileva che il licenziamento è stato irrogato nel 2018, sotto la vigenza della novella, mentre gli illeciti disciplinari sono tutti anteriori. Occorre pertanto stabilire se la disciplina applicabile vada individuata con riferimento alla data del provvedimento espulsivo o a quella di commissione delle infrazioni. La norma, di natura sostanziale, non è retroattiva ex art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Il riferimento è alla disciplina transitoria dell’art. 22, comma 13, del d.lgs. n. 75 del 2017, che limita l’applicazione delle norme sul procedimento disciplinare (artt. da 12 a 17) alle sole infrazioni commesse dopo l’entrata in vigore del decreto. Nessuna disposizione transitoria è invece dettata per il novellato art. 63.

Il Collegio richiama Cass. n. 25717/2018 e Cass. n. 16265/2015, rese in tema di riforma dell’art. 18 ad opera della legge Fornero, ove si è affermato che, ai fini dell’individuazione della legge regolatrice sul versante sanzionatorio, rileva la fattispecie negoziale del licenziamento e non il fatto generatore o la contestazione degli addebiti. Si è escluso che il licenziamento, pur essendo sanzione, sia equiparabile a una pena, nemmeno in senso sostanziale, con conseguente inoperatività del principio di irretroattività di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.

In assenza di una disposizione transitoria specifica, la Corte dà continuità a tali principi e afferma che l’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 novellato si applica a tutti i licenziamenti irrogati nella vigenza della novella, anche se l’illecito è anteriore. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata in parte qua e la causa decisa nel merito, con riduzione dell’indennità risarcitoria e dei contributi entro il limite massimo delle ventiquattro mensilità. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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