La capitalizzazione estingue il diritto alla perequazione della pensione integrativa (Cass. civ. Sez. Lav n. 12832 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza complementare, la percezione del trattamento pensionistico integrativo in somma capitale una tantum determina l’estinzione della prestazione periodica a carico del Fondo, con conseguente venir meno, da quel momento, del diritto alla perequazione automatica. Il diritto alla perequazione, fermo quanto statuito dal giudicato formatosi tra le parti e i loro aventi causa anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 55, l. n. 243/2004, perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue alla data in cui tale somma risulta percepita, unitamente al diritto alla pensione integrativa cui accede.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la società e il Fondo pensionistico complementare a corrispondere ai pensionati le differenze sul trattamento pensionistico aziendale maturate a titolo di perequazione nel periodo dal luglio 2008 al giugno 2013. I danti causa dei controricorrenti avevano però esercitato, in data anteriore al periodo in contestazione, l’opzione per la capitalizzazione del rispettivo trattamento, percependo una somma capitale una tantum.
La società e il Fondo hanno proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 1197, 1230 e 1362 c.c. per non avere la Corte di merito riconosciuto che l’avvenuta capitalizzazione avesse estinto l’obbligazione periodica, rendendo infondata la pretesa alla perequazione per il periodo successivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha trattato congiuntamente i due motivi di ricorso, ravvisandone l’intima connessione, e li ha ritenuti fondati, dando continuità alla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.
Il principio affermato è nel senso che, in tema di previdenza complementare, la percezione del trattamento pensionistico in capitale una tantum estingue la prestazione integrativa periodica e, con essa, il diritto alla perequazione automatica. La Corte richiama a sostegno i precedenti di Cass. nn. 29915 e 30518 del 2021, cui hanno dato continuità Cass. nn. 18383 e 18384 del 2022 e Cass. n. 21689 del 2024.
Nel caso di specie, l’opzione per la capitalizzazione era stata esercitata in data anteriore al periodo per il quale erano state domandate le differenze. La Corte ha valorizzato il dato documentale e la circostanza che il diritto a mantenere la perequazione anche dopo l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica fosse stato riconosciuto da una sentenza passata in giudicato.
Tale giudicato, tuttavia, non può estendere i propri effetti oltre il momento in cui ciascun pensionato ha percepito la somma capitale. Il diritto alla perequazione, infatti, perdura sino al computo della somma da liquidare in capitale e si estingue alla data di effettiva percezione della somma stessa, unitamente al diritto alla pensione integrativa cui si correla.
La sentenza impugnata, avendo accolto le pretese economiche per periodi successivi alla capitalizzazione, non si è attenuta a tale principio ed è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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