Insegnanti tecnico pratici su sostegno: nessuna equiparazione ai docenti laureati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11716 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato la materia dell’inquadramento e del trattamento retributivo del personale docente è rimessa alla piena autonomia della contrattazione collettiva, che può prevedere trattamenti differenziati in ragione della peculiarità del rapporto. La diversità di titolo di studio e di percorso di accesso all’insegnamento tra insegnanti tecnico pratici e docenti laureati della scuola secondaria superiore giustifica il trattamento differenziale di natura giuridica ed economica, non censurabile ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001. L’unicità dell’area della funzione docente non comporta la totale equiparazione di competenze e responsabilità, né tantomeno dei profili professionali articolati al suo interno. L’insegnamento su posto di sostegno presuppone la titolarità di una classe di concorso, che determina l’inquadramento rilevante anche ai fini della quantificazione del trattamento economico, restando il trattamento dell’insegnante di sostegno legato al ruolo di appartenenza.
Il Fatto
Alcuni docenti di sostegno a tempo indeterminato, inquadrati nel ruolo degli insegnanti tecnico pratici, hanno convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione chiedendo, in via principale, l’inquadramento nel profilo dei docenti di sostegno laureati delle scuole superiori di secondo grado, con il corrispondente trattamento economico dalla data di immissione in ruolo. In via subordinata hanno chiesto la condanna al pagamento delle sole differenze retributive, per avere svolto le medesime attività dei docenti di sostegno in possesso di specializzazione e laurea.
Il Tribunale ha respinto la domanda principale richiamando l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e, quanto alla domanda subordinata, ha valorizzato la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere trattamenti differenziati a parità di mansioni. La Corte d’Appello di Milano ha confermato, escludendo la possibilità di un inquadramento diverso da quello di assunzione e ritenendo assorbente la mancata prova dell’identità di attività professionale con i docenti laureati. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso rilevando che il dispositivo della sentenza impugnata è conforme al principio di diritto già enunciato da Cass. n. 33237/2021 e limitandosi, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., a correggere la motivazione. La pronuncia richiamata evidenzia che l’insegnamento su posto di sostegno presuppone sempre la titolarità di una classe di concorso o di altro insegnamento, che determina l’inquadramento rilevante anche ai fini della quantificazione del trattamento economico, perché il legislatore richiede sia l’abilitazione distinta per grado, ambito e classe di concorso, sia il titolo di specializzazione aggiuntivo.
Nell’impiego pubblico contrattualizzato la materia degli inquadramenti è devoluta alla piena autonomia delle parti sociali, che possono prevedere trattamenti differenziati in situazioni peculiari, non censurabili invocando l’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso concreto la diversità tra insegnanti tecnico pratici e docenti laureati, quanto a titolo di studio e percorso di accesso, è idonea a giustificare il trattamento differenziale giuridico ed economico.
La previsione di un’unica area della funzione docente, a partire dall’art. 1 del c.c.n.l. del 4 agosto 1995, non implica la totale equiparazione di competenze e responsabilità. La configurazione professionale può articolarsi in figure di sistema e profili di specializzazione scientifici, didattici, pedagogici e organizzativi. La contrattazione collettiva succedutasi nel tempo, anche dopo le modifiche normative sull’accesso ai concorsi, ha mantenuto la distinzione tra docenti dell’infanzia, della primaria, della secondaria di primo grado, insegnanti tecnico pratici e docenti laureati della secondaria di secondo grado, come confermato dall’art. 25 del CCNL 19 aprile 2018 e dalle tabelle retributive allegate.
Il T.U. n. 297 del 1994 differenzia i ruoli del personale docente e subordina il passaggio dall’uno all’altro al possesso del titolo di studio e dell’abilitazione specifica, confermando l’esistenza di una diversa professionalità connessa al ruolo di appartenenza. La speciale normativa sul sostegno non elimina le distinzioni correlate ai diversi ordini e gradi di istruzione, come reso evidente dall’art. 127, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994, che consente il trasferimento al ruolo comune dopo cinque anni di appartenenza. Il trattamento retributivo dell’insegnante di sostegno resta quindi legato al ruolo, altrimenti si violerebbero le norme sull’accesso alle classi di concorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.