Rinuncia al ricorso accettata e spese compensate: estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11718 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, redatta dal difensore munito di apposito potere nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Quando alla rinuncia aderisce il controricorrente, trova applicazione l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ. e le spese del giudizio restano compensate. Equivale ad accettazione la nota di presa d’atto depositata dalla parte che non formuli alcuna espressa domanda di condanna del rinunciante al pagamento delle spese. La pronuncia di estinzione, in quanto tale, non integra alcuno dei presupposti di rigetto, inammissibilità o improponibilità richiamati dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale e di stretta interpretazione, con conseguente esclusione del raddoppio del contributo unificato.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’assegnazione di una cattedra di contrabbasso presso un liceo musicale per l’anno scolastico 2019/2020. Il ricorrente, risultato idoneo all’esito di un concorso bandito nel 2016 ma non immesso in ruolo per carenza di posti, aveva impugnato davanti al giudice del lavoro la scelta organizzativa che aveva destinato l’unica cattedra disponibile alla mobilità dei docenti già in servizio, attribuendola a un altro insegnante che, a suo dire, non possedeva i titoli richiesti.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, accertando il diritto del ricorrente all’assegnazione della cattedra previa disapplicazione del provvedimento di attribuzione. La Corte d’Appello di Milano ha riformato la decisione, escludendo l’interesse del ricorrente all’accertamento dell’illegittimità dell’assegnazione. Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati da memoria. Nel corso del giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare la validità dell’atto di rinuncia. L’atto risulta redatto nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e proviene dal difensore al quale il relativo potere era stato espressamente conferito. Ne consegue che la rinuncia è rituale e che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Quanto al regolamento delle spese, il Collegio richiama l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., applicabile perché alla rinuncia ha espressamente aderito il controricorrente. La Corte precisa che la medesima regola opera anche nei confronti del Ministero, la cui nota di presa d’atto equivale ad accettazione, non essendo in essa formulata alcuna espressa domanda di condanna del rinunciante al pagamento delle spese. Le spese del giudizio restano pertanto compensate.

La Corte affronta infine la questione del contributo unificato. Il tenore della pronuncia, di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. La norma, in quanto sanzionatoria ed eccezionale, è di stretta interpretazione. I precedenti richiamati — Cass. n. 25794/2023 e Cass. n. 28543/2023 — confermano tale lettura restrittiva, con conseguente esclusione del raddoppio del contributo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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