Rinuncia alla prescrizione rilevabile d’ufficio e anzianità imprescrittibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20252 del 19.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di rinuncia alla prescrizione costituisce eccezione in senso lato, sicché, purché i fatti su cui si fonda siano già acquisiti al processo, è rilevabile d’ufficio e può essere proposta per la prima volta in appello. Qualora il giudice, dichiarata l’inammissibilità di una domanda o di un motivo, abbia ugualmente deciso nel merito, le relative argomentazioni sono ininfluenti e prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente è tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità. L’anzianità di servizio del lavoratore subordinato configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e può sempre essere accertata in giudizio, purché sussista l’interesse ad agire rispetto all’azionabilità dei diritti di cui costituisce presupposto. Restano invece soggetti a prescrizione i diritti retributivi che dall’anzianità dipendono, anche nella misura.

Il Fatto

Una lavoratrice, già lettrice di lingua straniera presso un ateneo e poi assunta come collaboratore esperto linguistico a tempo determinato e, in seguito, a tempo indeterminato, ha agito per ottenere l’equiparazione del trattamento retributivo e previdenziale a quello di un ricercatore confermato a tempo definito, con anzianità decorrente dal 1979. Nel calcolo chiedeva di tener conto degli arretrati corrisposti in esecuzione di una delibera del 30.06.2016, determinati senza attribuire gli scatti di anzianità e limitati agli ultimi cinque anni per ritenuta prescrizione delle differenze anteriori.

Il Tribunale di Pescara aveva rigettato la domanda e la Corte d’Appello di L’Aquila aveva respinto il gravame. Il diritto, secondo il giudice di appello, era azionabile già dall’entrata in vigore della normativa del 2004, sicché la prescrizione era maturata prima del 2011, anno di proposizione della domanda. La Corte territoriale aveva inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulla rinuncia alla prescrizione, qualificandolo come domanda nuova. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 437 cod. proc. civ. per avere il giudice di appello trattato il tema della rinuncia alla prescrizione come eccezione in senso stretto. Il motivo è fondato. È ius receptum che l’eccezione di rinuncia alla prescrizione è eccezione in senso lato, come affermato dalle Sezioni semplici n. 24677 del 2024 e n. 24113 del 2015.

Ne deriva che tale eccezione, purché i fatti posti a suo fondamento siano già acquisiti al processo, può essere rilevata d’ufficio e proposta anche per la prima volta in appello. La Corte richiama sul punto il principio processuale generale espresso dalle Sezioni semplici n. 4867 del 2024 e n. 12401 del 2008. È irrilevante che il giudice di appello abbia deciso anche nel merito su quel tema: ove questi, dopo aver dichiarato inammissibile un motivo e così essersi spogliato della potestas iudicandi, abbia comunque proceduto all’esame nel merito, le relative argomentazioni sono ininfluenti e prive di effetti giuridici. La parte soccombente deve pertanto censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, vera ragione della decisione, come confermato dalle Sezioni semplici n. 32092 del 2024, n. 27388 del 2022 e n. 11675 del 2020.

La Corte dà poi precedenza al quarto motivo, anch’esso fondato e relativo alla prescrizione. La censura investe la violazione degli artt. 2934, 2946 e 2948 cod. civ. e critica la sentenza per non avere quantificato l’anzianità di servizio sul presupposto della sua prescrizione. È consolidato il principio secondo cui l’anzianità di servizio del lavoratore subordinato è mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e può sempre essere accertata in giudizio, purché sussista l’interesse ad agire, da valutare in riferimento all’azionabilità dei diritti di cui essa è presupposto, come affermato da Cass. n. 9060 del 2004 e n. 28271 del 2022.

La ricostruzione della carriera in punto anzianità non è dunque prescrittibile, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, mentre lo sono i diritti retributivi che dall’anzianità dipendono, anche nella misura, e che costituiscono altra cosa. L’accoglimento dei due motivi comporta l’assorbimento di tutti gli altri, anche perché la sentenza impugnata aveva preliminarmente ritenuto assorbite le questioni di merito in ragione dell’erronea pronuncia sulla prescrizione.

La sentenza è pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà al riesame delle questioni sull’interruzione della prescrizione, non precluse in rito, osservando il principio dell’imprescrittibilità della ricostruzione della carriera in punto anzianità e valutando, se necessario, le questioni di merito, oltre alle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *