Lavoro carcerario e difesa del Ministero tramite funzionario: procura inesistente e prescrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5510 del 02.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, l’erronea costituzione della P.A. tramite un proprio funzionario designato ex art. 417 bis c.p.c. integra un’ipotesi di inesistenza della procura, con la conseguenza che non è applicabile l’art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2022 e posteriore a quelle previste dall’art. 46, comma 2, della legge n. 69 del 2009: ove la P.A., nel termine assegnato dal giudice, regolarizzi la propria posizione, l’attività processuale fino a quel momento svolta non è sanata. La prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore detenuto decorre non dalla cessazione dello stato detentivo, ma dalla fine del rapporto di lavoro, da considerarsi unico, non essendo configurabili interruzioni intermedie volontariamente concordate nei periodi di attesa della chiamata al lavoro.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto in un istituto penitenziario, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria per plurimi periodi, svolgendo mansioni riconducibili a diverse categorie contrattuali. Ha dedotto di avere percepito compensi inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva applicabile e dall’art. 22 della legge n. 354 del 1975, chiedendo al Tribunale di Roma la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze retributive.

Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione, dichiarando assorbito l’appello incidentale condizionato. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, deducendo la violazione delle norme sulla rappresentanza processuale della P.A. e l’erronea distribuzione dell’onere probatorio in materia di prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la regolarità della costituzione del Ministero in primo grado, avvenuta a mezzo di un funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c. Il Collegio richiama i propri precedenti n. 2092 del 19 gennaio 2024 e n. 27372 del 22 ottobre 2024 e osserva che la norma ha portata derogatoria rispetto alla regola generale dell’art. 82 c.p.c., non essendo suscettibile di applicazione analogica.

Poiché l’art. 417 bis c.p.c. si riferisce ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’art. 413 c.p.c., la sua operatività dipende dalla qualificazione del lavoro carcerario. La Corte conferma l’orientamento secondo cui al lavoro dei detenuti si applicano i criteri di cui all’art. 413, comma 2, c.p.c., trattandosi di rapporto di lavoro privato (Cass., Sez. 6-L, n. 12205 dell’8 maggio 2019; Cass., Sez. L, n. 18309 del 17 agosto 2009). Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 417 bis c.p.c..

Esclusa la sanabilità ex art. 182, comma 2, c.p.c., la Corte richiama le Sezioni Unite n. 37434 del 21 dicembre 2022, che hanno escluso la possibilità di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura. La P.A., priva di ius postulandi, doveva considerarsi contumace fino alla costituzione tramite Avvocatura dello Stato (Cass., Sez. 3, n. 9844 del 19 luglio 2001), non potendo prospettarsi la sanabilità dell’atto promosso dalla parte priva di difesa tecnica (Cass., Sez. 6, n. 24257 del 4 ottobre 2018).

Il secondo motivo riguarda la prescrizione. La Corte ribadisce che, nel lavoro carcerario, le cessazioni intermedie non rilevano, configurandosi come sospensioni di un rapporto unico; la cessazione per fine pena dà luogo a disoccupazione involuntaria (Cass., Sez. L, n. 396 del 5 gennaio 2024), e il termine prescrizionale decorre dalla fine del rapporto, non dalla cessazione della detenzione (Cass., Sez. L, n. 17484 del 25 giugno 2024; Cass., Sez. L, n. 19007 dell’11 luglio 2024). Pertanto è onere della P.A. allegare e dimostrare il momento di cessazione del rapporto.

Il ricorso è accolto: la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per la determinazione del credito mai accertato nei gradi di merito.

Nota della Redazione

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