Doppia conforme in cassazione richiede specificazione delle ragioni di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 11742 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti, il ricorso può essere proposto solo per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, cod. proc. civ. L’inammissibilità del motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ricorre anche quando le due statuizioni si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo, non rilevando che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori. Il ricorrente deve perciò indicare il fatto storico decisivo e le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità. È inammissibile il motivo che si traduca in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, all’esito di un controllo fiscale relativo agli anni di imposta 2009 e 2010, notificava alla società due avvisi di accertamento fondati sulla ritenuta natura “di comodo” della compagine. Seguivano avvisi di accertamento a carico dei soci. Tutti i provvedimenti erano impugnati davanti alla Commissione provinciale di Cuneo che, riuniti i ricorsi, li rigettava.
La decisione era confermata dalla C.T.R. del Piemonte, che respingeva il gravame. La società, i soci e gli eredi di un socio defunto proponevano ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato come violazione di legge e come omesso esame di un fatto decisivo. L’Agenzia resisteva con controricorso; il Ministero dell’Economia e delle Finanze restava intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nei giudizi tributari introdotti dopo il 1° gennaio 2001 spetta unicamente alle agenzie fiscali la legittimazione ad causam e ad processum, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999. Il Ministero non aveva del resto preso parte ai gradi di merito.
Nel merito, i ricorrenti deducono che la C.T.R. avrebbe enfatizzato circostanze irrilevanti e omesso di valutare elementi oggettivi, travisando la portata probatoria dei fatti impeditivi e indipendenti dalla volontà dei soci. Contestano la lettura del quadro RS, il rilievo dato alla mancata presentazione dell’interpello disapplicativo e l’omesso contraddittorio endoprocedimentale.
La Corte dichiara il motivo inammissibile richiamando l’art. 360, comma 4, cod. proc. civ. In caso di doppia conforme, l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 non opera solo quando le due decisioni coincidono integralmente, ma anche quando si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali. Il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce e dimostrarne la diversità, secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass. n. 7724/2022, Cass. n. 29715/2018, Cass. n. 26774/2016).
Nel caso concreto i ricorrenti non hanno specificato il fatto storico decisivo pretermesso, né hanno indicato le ragioni di fatto delle due decisioni conformi. La Corte ribadisce che esula dal vizio di legittimità ogni contestazione volta a criticare il convincimento del giudice di merito formatosi ex art. 116, comma 1 e 2, cod. proc. civ., essendo esclusa una nuova rivalutazione dei fatti (Cass. n. 15276/2021).
I ricorrenti, invocando la violazione dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, lamentano in realtà l’errata valutazione delle risultanze istruttorie, idonee, a loro dire, a integrare la prova contraria che essi erano onerati di fornire. La doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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