Riporto del credito da integrativa ultrannuale e controllo automatizzato (Cass. civ. Sez. 5 n. 6704 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito d’imposta risultante da una dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo non può essere riportato, quale eccedenza, nella dichiarazione dell’anno d’imposta successivo a quello di maturazione. L’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 prescrive, infatti, che tale credito, se non chiesto a rimborso nell’integrativa stessa, debba essere indicato nel quadro DI della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. L’errata imputazione del credito, che si sostanzia in un mero errore di compilazione della dichiarazione, legittima il recupero mediante la procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, senza necessità di un procedimento a cognizione piena. La negazione della ragione di credito in un anno d’imposta antecedente e l’errore di compilazione della dichiarazione dell’anno successivo, per violazione del divieto di riporto, si pongono su piani logico-concettuali distinti.
Il Fatto
Una società agricola presentava dichiarazioni integrative per gli anni 2011 e 2012 al fine di fruire dell’agevolazione c.d. “Tremonti ambientale” di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, legge n. 388/2001. L’Agenzia delle Entrate notificava avvisi di accertamento che disconoscevano le perdite e il credito d’imposta indicati nelle integrative, dando origine a un contenzioso coltivato sino in Cassazione. Per l’anno d’imposta 2014, la società indicava nella dichiarazione RX1 IRES, come eccedenza da utilizzare in compensazione, un credito di € 85.564,00 proveniente da un’ulteriore dichiarazione integrativa ultrannuale presentata per il 2013. In esito al controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione contestava il minor credito IRES e, a seguito del mancato pagamento, iscriveva a ruolo la somma, confluita in una cartella di pagamento notificata il 3 maggio 2019. La società impugnava ruolo e cartella; la CTP di Genova rigettava il ricorso e la CGT2 della Liguria confermava la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato i primi due motivi di ricorso, con cui la società lamentava la violazione dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 e degli artt. 83 e 84 del TUIR, nonché l’illegittimo utilizzo del controllo automatizzato per negare il diritto al rimborso. I giudici di legittimità hanno ritenuto le censure inammissibili e comunque infondate, rilevando che la sentenza impugnata aveva accertato, in fatto, che il recupero derivava “sic et simpliciter” da un errore nella compilazione della dichiarazione per il 2014, consistito nell’inserimento, come eccedenza dell’anno precedente, di un credito proveniente da altra integrativa a favore ultrannuale. La Corte ha precisato che, in tal caso, non viene in rilievo il principio dell’emendabilità della dichiarazione per errori di fatto o di diritto, trattandosi di un’errata imputazione del credito, la cui sussistenza non era in discussione.
Quanto al primo motivo, la Corte ha affermato che il comma 8-bis dell’art. 2 d.P.R. n. 322/1998 prescrive che il credito risultante dall’integrativa presentata oltre il termine deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata l’integrativa, mediante compilazione del quadro DI, e non prevede il riporto dei crediti nelle dichiarazioni successive. Tale conclusione si salda con il principio, già affermato da Cass. n. 23877 del 2023, secondo cui è consentito al contribuente ripartire il credito d’imposta negli anni successivi solo se il credito sia stato richiesto in relazione alla dichiarazione dell’anno in cui è maturato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto legittima l’applicazione del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, essendo la cartella derivata da un mero errore di compilazione in una situazione scevra da incertezze interpretative.
La Corte ha inoltre disatteso l’eccezione di duplicazione del recupero sollevata dalla società, la quale sosteneva che l’importo richiesto con la cartella per il 2014 fosse il medesimo già accertato, in via definitiva, per il 2013. I giudici hanno chiarito che l’iscrizione a ruolo e la cartella colpiscono un errore autonomamente manifestatosi nella dichiarazione per il 2014, consistente nella violazione del divieto di riporto del credito da integrativa ultrannuale. La circostanza che la Cassazione, in un separato giudizio, avesse ritenuto l’insussistenza del credito per il 2013 non incrocia la contestazione dell’errore dichiarativo relativo al 2014, attesa l’alterità logico-concettuale tra la negazione di un diritto di credito in un anno antecedente e l’errore che inficia la compilazione della dichiarazione per l’anno successivo. La società, inoltre, non ha dimostrato né l’avvenuto pagamento del dovuto a seguito della definitività dell’accertamento per il 2013, né la rettifica delle appostazioni nelle dichiarazioni per il 2014.
I successivi due motivi, concernenti la verifica del requisito dimensionale di piccola e media impresa, sono stati dichiarati inammissibili, in quanto aggredivano una “ratio decidendi” meramente aggiuntiva, priva di concreto interesse alla decisione, essendo stati rigettati i primi due motivi e chiusisi sfavorevolmente per la società i contenziosi relativi agli avvisi di accertamento che avevano disconosciuto il possesso del requisito.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alle spese, maggiorate ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. in ragione della pretesa non cogente, e al versamento della somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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