Art. 159.
Estensione della nullità
La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.
La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.
LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO VI — DEGLI ATTI PROCESSUALI › CAPO III — Della nullità degli atti