Nullità della sentenza d’appello per omessa comunicazione dell’ordinanza di assegnazione a sentenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 14262 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell’art. 176, secondo comma, c.p.c., dell’ordinanza pronunciata dal giudice fuori udienza con cui la causa è assegnata a sentenza e sono concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica provoca la nullità dell’ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, nonché la conseguente nullità, ai sensi dell’art. 159 c.p.c., degli atti successivi dipendenti e della sentenza che conclude il giudizio, per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c.. La parte che impugna la sentenza deducendo tale nullità non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni avrebbe potuto addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito, essendo la violazione autoevidente e comportando di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori di svolgere con completezza il diritto di difesa.
Il Fatto
L’originario attore aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola alcune parti, chiedendo l’accertamento della simulazione di un atto pubblico di donazione di un fondo, a suo dire dissimulante una vendita, e il riconoscimento del proprio diritto di prelazione agraria con conseguente riscatto. Il Tribunale dichiarava la simulazione relativa dell’atto, qualificandolo come vendita, ma rigettava la domanda di riscatto agrario.
La Corte d’Appello di Napoli, adita dagli eredi dell’originario attore, riformava la decisione di primo grado e accoglieva la domanda di riscatto agrario sul presupposto della qualità di coltivatore diretto del de cuius. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione due delle parti appellate, deducendo tre motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato prioritariamente il primo motivo di ricorso, con cui le ricorrenti lamentavano il difetto assoluto di comunicazione dell’ordinanza di assegnazione della causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c., deducendo la conseguente nullità processuale per lesione del diritto di difesa, non avendo potuto depositare tempestivamente la comparsa conclusionale e le successive repliche.
La Corte ha ribadito il principio, già affermato a sezione semplice (Cass. n. 4020/2021; Cass. Sez. 6-2, n. 17847/2017; Cass. Sez. 3, n. 8002/2009), secondo cui la mancata comunicazione alla parte costituita dell’ordinanza pronunciata fuori udienza provoca la nullità dell’ordinanza stessa e la conseguente nullità degli atti successivi dipendenti e della sentenza che conclude il processo, per violazione del principio del contraddittorio riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo.
Il principio è stato successivamente ribadito dalle Sezioni Unite n. 36596/2021, secondo cui la parte che impugna la sentenza d’appello deducendo la nullità per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre, poiché la violazione determinata dall’avere il giudice deciso senza assegnare i termini, ovvero senza attenderne la scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori di svolgere con completezza il diritto di difesa.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che dalla sentenza impugnata risultava che le odierne ricorrenti si erano ritualmente costituite e che all’udienza del 29 giugno 2021 la causa era stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Dalla attestazione di cancelleria prodotta, direttamente visionabile dalla Corte in quanto giudice del fatto processuale (Cass., Sez. Un., n. 8077/2012), risultava espressamente dichiarata l’omessa notifica dei verbali di udienza cartolare e del pedissequo decreto di assegnazione della causa a sentenza.
La Corte ha quindi accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.