Accordo verbalizzato dal CTU è negozio transattivo sostanziale (Cass. civ. Sez. II n. 2212 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo fra le parti verbalizzato dal consulente tecnico d’ufficio nel corso di una controversia, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio perché redatto in assenza del giudice e fuori delle ipotesi di controversia contabile dell’art. 199 c.p.c., può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale. Esso è idoneo a determinare la cessazione dell’originaria materia del contendere e l’insorgere di nuove obbligazioni a carico delle parti. Il giudice di merito che ritenga irrilevante l’accordo per il solo fatto di non essere stato trasfuso in un provvedimento giudiziario incorre in un errore di diritto.
Il Fatto
Un soggetto, assumendosi proprietario di un terreno e di un fabbricato confinanti con la proprietà altrui, conviene in giudizio i vicini. Deducie che costoro avevano impedito l’irrigazione del suo fondo, non avevano adempiuto a un obbligo di fare imposto da una precedente pronuncia e avevano collocato una scala in ferro bloccando l’accesso a un bagno comune. Chiede l’accertamento degli abusi edilizi e la riduzione in pristino.
I convenuti resistono e propongono domanda riconvenzionale, chiedendo l’accertamento della loro proprietà esclusiva della strada con servitù di passaggio in favore del fondo attoreo. Il Tribunale rigetta le domande dell’attore e accoglie la riconvenzionale. La sentenza è impugnata in via principale dall’attore e in via incidentale dalla parte convenuta, che contesta la statuizione sul contenuto e sull’ampiezza del diritto di passaggio. La Corte d’appello respinge l’appello principale e accoglie quello incidentale, rideterminando il percorso della servitù e condannando gli eredi dell’attore alle spese. Propongono ricorso per cassazione gli eredi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in due motivi. Il primo censura la violazione dell’art. 159 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe fatto dipendere la validità dell’accordo del 1987 dalla nullità della sentenza del 2001 dichiarata in sede di legittimità, trattandosi invece di un patto autonomo e anteriore.
Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, 2699, 2700, 2701 e 2702 c.c., rilevando che la Corte d’appello sembra condizionare la validità ed efficacia dell’accordo del 1987 alla sua trasfusione in un provvedimento giudiziario.
La Cassazione esamina anzitutto il secondo motivo per ragioni di priorità logica e lo ritiene fondato. La Corte d’appello aveva osservato che l’accordo era stato solo richiamato in una sentenza poi cassata e non era chiarito se fosse stato trasfuso in un provvedimento giudiziario o stipulato in una scrittura privata, concludendo che di esso non si potesse tenere conto.
Tale ragionamento è errato. Secondo la giurisprudenza richiamata, l’accordo verbalizzato dal CTU non integra una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, perché redatto in assenza del giudice e al di fuori delle ipotesi di controversia contabile previste dall’art. 199 c.p.c., ma bene può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale. Esso determina la cessazione dell’originaria materia del contendere e l’insorgere di nuove obbligazioni tra le parti. La Corte richiama sul punto Cass. n. 13578/2008 e Cass. n. 909/1981.
Si rende quindi necessario un nuovo esame per rimediare all’errore di diritto. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che deciderà attenendosi al principio di diritto enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1350 c.c. – Atti che devono farsi per iscritto
- Art. 2699 c.c. – Atto pubblico
- Art. 2700 c.c. – Efficacia dell'atto pubblico
- Art. 2701 c.c. – Conversione dell'atto pubblico
- Art. 2702 c.c. – Efficacia della scrittura privata
- Art. 159 c.p.c. – Estensione della nullità
- Art. 199 c.p.c. – Processo verbale di conciliazione