Specificità dell’appello e attenuazione per nullità derivata da CTU (Cass. civ. Sez. 2 n. 6627 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 342 c.p.c., nel testo novellato dal d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 134/2012, deve essere interpretato nel senso che l’atto di appello è ammissibile ove contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, senza che occorrano particolari forme sacramentali. Il requisito della specificità dei motivi si correla all’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e alla loro rilevanza, dovendosi aver riguardo alla portata e al contenuto delle censure in concreto proposte. Ne consegue che, quando l’appellante lamenti l’erronea ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, la relativa censura è idonea a devolvere al giudice del gravame il potere-dovere di valutare ex novo le prove raccolte. Il suddetto requisito si attenua, altresì, allorché le censure siano dirette a far valere la nullità di un singolo atto processuale e la derivante nullità per estensione della sentenza, in base al principio di cui all’art. 159 c.p.c., sempre che dal contesto dell’atto emerga in modo chiaro ed inequivocabile la volontà della parte di impugnare in toto la decisione per ragioni di rito.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalle impugnazioni, proposte da plurimi comproprietari, delle delibere assembleari di una comunione avente ad oggetto un complesso monumentale adibito ad attività turistico-recettiva, con cui erano stati nominati i componenti del consiglio amministrativo ed approvato il conto economico. Il Tribunale aveva accolto le domande, annullando le delibere e ravvisando, sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio, la natura imprenditoriale dell’attività esercitata.
La Corte d’appello, investita del gravame principale e di quello incidentale, aveva dichiarato entrambi gli appelli inammissibili per difetto dei requisiti di specificità di cui all’art. 342 c.p.c., ritenendo le censure, incentrate sulla nullità della CTU, prive della necessaria indicazione delle parti della sentenza impugnata e della rilevanza delle doglianze ai fini del decidere. Avverso tale pronuncia venivano proposti distinti ricorsi per cassazione, uno dai eredi di uno degli appellanti incidentali e uno dall’appellante principale; resistevano con controricorso alcuni degli intimati.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente esaminato l’eccezione di estinzione parziale del giudizio, fondata su accordi transattivi intervenuti tra alcuni soli contendenti. Richiamato il principio per cui l’impugnazione delle delibere assembleari di una comunione integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario, la Cassazione ha escluso che la rinuncia al ricorso di alcuni soli ricorrenti o nei confronti di alcuni soltanto dei controricorrenti possa determinare l’estinzione parziale del processo, trattandosi di rapporto processuale unitario e inscindibile, non essendo parimenti ipotizzabile una cessazione parziale della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse di alcuni dei contendenti.
Nel merito, la Corte ha accolto le censure concernenti la declaratoria di inammissibilità degli appelli. Richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 27199 del 2017, ha chiarito che la specificità dei motivi d’appello non richiede forme solenni, dovendosi valutare la sostanziale idoneità dell’atto a devolvere al giudice del gravame le questioni contestate. Dall’esame diretto degli atti di appello, corredati da plurimi e distinti paragrafi dedicati alla critica della sentenza di primo grado, emergeva la chiara volontà di impugnare la decisione, sia sotto il profilo della nullità della consulenza tecnica sia con riferimento al merito.
In particolare, la Corte ha precisato che l’indicazione della parte del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto si correla alla portata delle censure: se l’appellante deduce l’erronea ricostruzione dei fatti, tale doglianza è di per sé sufficiente a devolvere al giudice di appello il potere di riesaminare le prove, salvo che la sentenza sia articolata su capi autonomi. Quanto alla dedotta nullità della CTU, il requisito della specificità si atteggia in modo più attenuato, dovendosi ritenere sussistente allorché dall’atto emerga in modo inequivoco la volontà di impugnare la decisione per ragioni di rito, in applicazione del principio di cui all’art. 159 c.p.c., come argomentato anche dalle Sezioni Unite n. 927 del 2022.
La Corte ha, pertanto, cassato la sentenza impugnata, accogliendo il primo motivo del ricorso principale e il secondo e il quinto motivo del ricorso incidentale, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione per l’esame nel merito dei gravami, assorbite le ulteriori censure relative al merito della lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.