Non contestazione e produzioni documentali: legittimo il deposito per nuncius (Cass. civ. Sez. I n. 34006 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione opera esclusivamente sui fatti storici posti a fondamento di domande ed eccezioni, e non si estende ai fatti processuali, quali le modalità di deposito degli atti. La produzione documentale costituisce atto distinto dalla memoria cui eventualmente acceda: la nullità della memoria non si comunica alla produzione, salvo che il documento risulti in essa incorporato. Il deposito materiale di atti in cancelleria può essere compiuto da un nuncius dei difensori costituiti, e in applicazione del principio di conservazione degli atti la produzione resta valida. È inammissibile il motivo che censuri l’applicazione dell’onere della prova quando il giudice di merito abbia positivamente accertato l’esistenza delle clausole sulla base della documentazione e del CTU.
Il Fatto
Una banca ricorre per cassazione, con sei mezzi, contro la sentenza con cui la corte d’appello aveva accolto l’appello del correntista avverso la decisione di primo grado, accertando che il conto corrente presentava un saldo attivo. Il controricorrente resiste con controricorso.
Il cuore della controversia processuale riguarda una nota di deposito del 29 marzo 2013 e la documentazione prodotta in appello, di cui la banca deduce l’irritualità per essere stata depositata da difensore privo di ius postulandi e in contestualità con una memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è disatteso per una considerazione assorbente: il principio di non contestazione si applica ai soli fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, non ai fatti processuali. La Corte richiama sul punto Cass. n. 6172 del 2020. L’eccezione di irritualità, dunque, non poteva ritenersi coperta dalla mancata contestazione.
Il secondo, terzo e quarto motivo sono infondati. La Corte evidenzia la differenza, sul piano dell’atto processuale, tra memoria e produzione documentale: il mero dato della contestualità del deposito non può fondare l’estensione della nullità della memoria alla produzione, ai sensi dell’art. 159 c.p.c..
Vale, al proposito, l’indipendenza della produzione documentale dalla memoria. Tale autonomia viene meno solo ove il documento risulti incorporato nella memoria, poiché in tal caso la nullità di quest’ultima rende inutilizzabile il documento. La produzione può essere affetta da irritualità per causa propria, il che, considerato che il deposito materiale in cancelleria non deve necessariamente essere compiuto dal difensore, potendo essere delegato a un nuncius (Cass. 26737/06), ricorre solo in presenza di soggetti non qualificabili come tali.
In applicazione del principio di conservazione degli atti, la corte territoriale ha correttamente considerato il depositante nuncius dei difensori costituiti.
Il quinto e il sesto mezzo sono inammissibili. Il giudice di merito non ha applicato la regola residuale sull’onere della prova, ma ha positivamente accertato, sulla base della documentazione disponibile e dell’apprezzamento tecnico del consulente, l’esistenza delle clausole, recependo l’accertamento del CTU. Tale accertamento rende eccentrica rispetto alla motivazione anche la censura del sesto motivo.
Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Nota della Redazione
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