Giurisdizione ordinaria sul demansionamento protratto nel pubblico impiego contrattualizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12518 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce ipotesi assolutamente eccezionale. Per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data. Non è ammissibile che sul medesimo rapporto si pronuncino due giudici diversi con risposte differenti alla stessa istanza di giustizia. Il criterio di riparto è informato al petitum sostanziale, che ha riguardo al rapporto dedotto in giudizio e oggetto di accertamento, non alla causa petendi.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di un ente comunale, agisce per far accertare l’illegittimità del proprio declassamento dall’ottava alla settima qualifica funzionale e per ottenere il risarcimento del danno da mobbing o straining. Il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul capo relativo al declassamento e rigetta la domanda risarcitoria. La Corte d’Appello conferma, ravvisando nell’impugnativa la contestazione di specifiche delibere giuntali risalenti al 1996 e al 1998.
Il lavoratore ricorre per cassazione con tre motivi, deducendo l’eccesso di potere giurisdizionale e la denegata giustizia. L’ente comunale resiste con controricorso. La questione di giurisdizione è delegata al Collegio in forza del decreto del Primo Presidente del 10 settembre 2018, rientrando tra le materie di competenza della Sezione lavoro su cui si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie congiuntamente i primi due motivi, connessi tra loro. Il giudice di appello ha erroneamente applicato i principi sul riparto: la regola è informata al criterio del petitum sostanziale, che riguarda non la causa petendi ma l’oggetto del dispositivo invocato. Il ricorrente sul piano formale richiama le delibere giuntali assunte come lesive, ma il rapporto dedotto concerne l’intero arco temporale della prestazione resa presso l’ente fino al febbraio 2010.
Richiamando il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 7305 del 2017, la Corte ribadisce che, in presenza di un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione oltre il discrimine del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore. Sussiste dunque la giurisdizione ordinaria sul capo relativo all’illegittimità del passaggio di qualifica, sulla condanna alle differenze retributive e sulla ricostruzione contributiva, nonché sulla domanda di risarcimento da demansionamento.
Sul piano processuale, la Corte rileva che il ricorso è stato notificato il 10 maggio 2023 e che l’art. 353 c.p.c. è stato abrogato dall’art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 149/2022, con effetto sulle impugnazioni proposte dal 28 febbraio 2023. Venuta meno una delle ipotesi di regressione in primo grado, il giudice di appello che accerta la giurisdizione negata dal primo giudice deve trattenere la causa presso di sé, ammettendo le parti a compiere le attività precluse e ordinando, ove possibile, la rinnovazione degli atti ai sensi del novellato art. 354, comma 3, c.p.c.
Il terzo motivo, relativo alla violazione delle regole sull’onere probatorio in materia di straining, è invece rigettato. La Corte d’Appello ha correttamente richiamato i principi sul mobbing, che esige l’elemento obiettivo della pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio, e sullo straining, che richiede comportamenti stressogeni scientemente attuati. L’accertamento di fatto compiuto in appello, secondo cui la circostanza dedotta è non circostanziata e inidonea a integrare la fattispecie, è insindacabile in sede di legittimità, poiché la censura mira a una rivalutazione delle risultanze di causa.
Nota della Redazione
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