Inammissibile il ricorso privo di esposizione sommaria dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. I n. 12517 del 11.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manchi del tutto l’esposizione sommaria dei fatti di causa, sostanziali e processuali, richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Tale requisito, già implicito nel sistema e reso esplicito dal d.lgs. n. 149/2022, assolve la funzione di consentire alla Corte di valutare rilevanza, specificità e pertinenza dei motivi. L’esposizione deve dar conto delle posizioni processuali delle parti, degli atti introduttivi, della causa petendi e del petitum, nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi. Essa non può essere surrogata dagli elementi contenuti nei motivi, giacché la ricostruzione della materia del contendere è onere del ricorrente e non può essere devoluta alla Corte.

Il Fatto

Una banca, in qualità di cessionaria di crediti vantati verso un ente locale da una società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria, agiva in via monitoria per ottenere il pagamento di quattro fatture. Il Comune eccepiva di poter sospendere i pagamenti ai sensi dell’art. 1676 cod. civ., avendo ricevuto, dopo la notifica della cessione, la diffida di due dipendenti dell’appaltatore al pagamento diretto delle retribuzioni.

Il tribunale e poi la Corte di appello dell’Aquila, con la sentenza n. 1533/2023, rigettavano la domanda della cessionaria, ritenendo sufficiente, ai fini della sospensione, la prova del credito dell’appaltatore verso il committente e dell’esistenza del rapporto di lavoro dei dipendenti che avevano intimato il pagamento. La banca ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione degli artt. 1676, 1264 e 1265 cod. civ. e l’omesso esame di atti decisivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione non entra nel merito delle censure, perché il ricorso è colpito da una ragione pregiudiziale di inammissibilità attinente alla sua stessa redazione. Nel ricorso manca del tutto l’esposizione sommaria dei fatti di causa e della vicenda processuale che ha condotto alla pronuncia impugnata.

Il giudice di legittimità ricorda che l’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nel testo introdotto dal d.lgs. 10.10.2022 n. 149, richiede la chiara esposizione dei fatti essenziali, ma non fa che esplicitare un requisito di chiarezza, concisione e strumentalità già implicito nel sistema. Tale esposizione, pur sommaria, serve a mettere la Corte in condizione di valutare rilevanza, specificità e pertinenza dei motivi e la sua assenza determina l’inammissibilità (Sez. II n. 10072 del 24.4.2018; Sez. Un. n. 22575 del 10.9.2019).

Da essa devono risultare le posizioni processuali delle parti, gli atti con cui sono state formulate, la causa petendi e il petitum, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi. Tali elementi non possono ricavarsi da una faticosa opera di distillazione del coacervo espositivo dei motivi, perché ciò equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un’attività di estrapolazione riservata al ricorrente (Sez. 6-3 n. 13312 del 28.5.2018; Sez. 5 n. 24340 del 4.10.2018).

Il requisito richiede l’indicazione chiara dei fatti da cui risultino le reciproche pretese, con presupposti di fatto e ragioni di diritto, senza che la Corte debba ricorrere ad altre fonti o atti del processo, non potendo i motivi, deputati agli argomenti difensivi, supplire a una precisa enucleazione dei fatti (Sez. I n. 24432 del 3.11.2020; Sez. 3 n. 1352 del 12.1.2024).

La Corte ribadisce infine che l’inosservanza dei doveri di chiarezza e sinteticità espositiva conduce all’inammissibilità solo quando si risolva in un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti o pregiudichi l’intelligibilità delle censure, violando i requisiti degli artt. 366 e 360 cod. proc. civ. (Sez. Un. n. 37552 del 30.11.2021). Nel caso concreto l’esposizione è assente e non è surrogata dagli elementi dei motivi, che si limitano a riferire la materia del contendere e gli asseriti errori della Corte territoriale. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e, in applicazione dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. e dei principi delle Sez. Un. n. 36069 del 27.12.2023, al pagamento di un’ulteriore somma in favore della controricorrente e di un importo in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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