Deroga concordatizia al trasferimento d’azienda e limiti al TFR del cessionario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21919 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo sindacale stipulato ai sensi dell’art. 47, comma 5, della l. n. 428/1990, in caso di trasferimento di azienda nell’ambito di una procedura concorsuale, può legittimamente derogare all’art. 2112 c.c., limitando la responsabilità del cessionario in ordine al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze della cedente. Il divieto di deroga all’operatività dell’art. 2112 c.c., previsto dal comma 4-bis per le procedure non liquidatorie, deve intendersi nel senso che l’accordo non può limitare il passaggio automatico dei dipendenti al cessionario, ma non anche che non sia consentito modificare in peius le condizioni economico-normative in precedenza acquisite, tra cui rientra il diritto al TFR. Una volta cessato il rapporto alle dipendenze del cessionario, il lavoratore può richiedere a quest’ultimo il TFR per il periodo non coperto dalla deroga e al Fondo di garanzia INPS per il restante periodo. L’accordo che fa gravare sul cedente i debiti per TFR maturato fino al trasferimento non determina l’immediata esigibilità del credito, che consegue solo alla cessazione definitiva del rapporto. Il giudice, in virtù del principio iura novit curia, può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti, purché coincidano con quelli allegati dalle parti.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, transitati alle dipendenze della società cessionaria in virtù di un accordo sindacale concluso nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, richiedevano il pagamento del TFR maturato nel periodo in cui erano stati alle dipendenze della società cedente. L’accordo prevedeva che la cessionaria rispondesse solo per la parte maturata dalla data di deposito della domanda di concordato, escludendo quella antecedente. La società cessionaria rifiutava il pagamento per la quota pregressa, richiamando la limitazione pattuita in sede sindacale.
Il Tribunale, dichiarata la decadenza dei lavoratori dalla domanda nei confronti del Fondo di garanzia INPS, accoglieva la domanda subordinata verso la cessionaria, condannandola al pagamento dell’intero TFR maturato presso la cedente. La Corte d’appello, su gravame della società, riformava la sentenza, ravvisando un’ultrapetizione del primo giudice e ritenendo infondata la deduzione di nullità dell’accordo. I lavoratori proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, rappresentato dall’art. 47 della l. n. 428/1990, e richiama i principi già affermati con le sentenze nn. 10414 e 10415 del 2020. Tali pronunce hanno chiarito che il comma 4-bis e il comma 5 della disposizione vanno letti simmetricamente alle deroghe consentite dall’art. 5 della Direttiva 2001/23/CE: il primo è destinato alle procedure non finalizzate alla liquidazione, il secondo presuppone la cessazione o non continuazione dell’attività d’impresa. In entrambi i casi, l’accordo sindacale può disporre modifiche anche in peius all’assetto economico-normativo dei lavoratori, ma non può derogare al passaggio automatico degli stessi al cessionario.
Il Collegio osserva come la pronuncia impugnata abbia correttamente qualificato l’accordo come stipulato ai sensi del comma 5, tale da consentire una deroga all’art. 2112 c.c., conformemente alla giurisprudenza di legittimità. Quanto alla prospettata violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ritiene la doglianza priva di utilità, dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata. L’errore della Corte territoriale consiste nell’aver ritenuto decisiva la qualificazione dell’accordo nell’una o nell’altra ipotesi del citato art. 47.
La Cassazione chiarisce che il divieto di deroga all’operatività dell’art. 2112 c.c. non implica l’impossibilità di modificare le condizioni economico-normative acquisite. Pertanto, anche un accordo riconducibile all’ipotesi del comma 4-bis potrebbe legittimamente limitare la responsabilità del cessionario per il TFR maturato prima della cessione. La conseguenza è che, una volta cessato il rapporto, il lavoratore potrà richiedere al cessionario il TFR per il periodo non coperto dalla deroga e all’INPS per il periodo residuo, essendo l’esigibilità del credito il presupposto indefettibile per il subentro del Fondo di garanzia.
La Corte dichiara assorbito il quarto motivo, relativo all’inutilizzabilità della documentazione, e rigetta il quinto motivo, concernente l’ultrapetizione, affermando che la Corte d’appello si è attenuta al principio iura novit curia. Il giudice, infatti, può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti in giudizio, purché gli stessi siano stati oggetto di puntuale allegazione, come nel caso di specie. Il ricorso è quindi respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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