Procura alle liti validamente conferita da una società di capitali a un’altra (Cass. civ. Sez. III n. 12941 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procura con cui una società di capitali conferisce a un’altra società di capitali la rappresentanza sostanziale e processuale, comprensiva della facoltà di nominare difensori e conferire la procura alle liti, è valida. Il potere rappresentativo con la correlativa facoltà di nomina dei difensori può essere riconosciuto soltanto a chi sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. L’art. 75 c.p.c. non pone limitazioni soggettive all’attribuzione della legitimatio ad processum in capo alle persone giuridiche. Il difetto di tali poteri è causa di esclusione della legittimazione processuale del rappresentante e può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite del giudicato sul punto.

Il Fatto

Una società distributrice di energia, in persona di un procuratore generale, chiedeva decreto ingiuntivo per la restituzione di una somma corrisposta a un avvocato a titolo di spese di lite distratte, in esecuzione di provvedimenti emessi in giudizi poi riformati in appello. Ottenuto il decreto, l’ingiunto proponeva opposizione, eccependo l’incompetenza territoriale e la prescrizione del credito. La società resisteva richiamando l’art. 1182, comma 3, c.c. e l’art. 20 c.p.c.

L’opponente proponeva appello deducendo la carenza di legittimazione processuale del procuratore, in quanto persona giuridica. La Corte d’Appello rigettava il gravame. Proponeva allora ricorso per cassazione, articolando tre motivi incentrati sulla validità delle procure conferite al procuratore generale e ai difensori della società.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, connessi perché attinenti alla medesima questione giuridica sotto profili diversi, sono esaminati unitariamente e dichiarati infondati. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 24179 del 2009, secondo cui il potere rappresentativo, con la facoltà di nomina dei difensori e di conferimento della procura, spetta soltanto a chi sia investito di potere rappresentativo sostanziale rispetto al rapporto dedotto in giudizio.

Poiché tale presupposto attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale, il relativo controllo può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere. Sul punto la Corte richiama una serie di precedenti conformi, tra cui Cass. civ. Sez. III n. 29872 del 2024 e Cass. civ. Sez. lav. n. 23318 del 2024.

L’accertamento dei giudici di merito è immune da vizi: dall’analisi della procura risultavano in capo alla mandante i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale rispetto al rapporto dedotto, costituito dalle richieste risarcitorie per il blackout del settembre 2003. La società ha quindi regolarmente investito il procuratore della rappresentanza sostanziale e di ogni connessa facoltà, non sussistendo per le persone giuridiche alcuna limitazione nella loro attribuzione.

La Corte esclude, infine, che procure come quella in esame non possano essere conferite da una persona giuridica a un’altra, attesa la piena soggettività di entrambe. La correttezza della conclusione sulla validità della procura fonda in modo idoneo il potere di agire e resistere in giudizio per la mandante rappresentata. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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