Onorari avvocato: appello contro sentenza monocratica, non ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 12945 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controversie relative agli onorari dovuti al difensore per prestazioni giudiziali civili, il rimedio impugnatorio avverso il provvedimento che definisce il giudizio va individuato avendo riguardo al principio di apparenza e alla forma concretamente adottata dal giudice, frutto di consapevole scelta, ancorché implicita. Ove il ricorrente abbia introdotto il giudizio ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ. e il tribunale abbia deciso in composizione monocratica, previa precisazione delle conclusioni, con sentenza, questa è impugnabile con l’appello ex art. 702-quater cod. proc. civ., non con ricorso per cassazione. Il ricorso per saltum è proponibile solo quando la decisione sia stata assunta da un collegio con la forma dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 150/2011. L’appello erroneamente dichiarato inammissibile va scrutinato nel merito.

Il Fatto

Un’avvocatessa agisce con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. per ottenere il pagamento degli onorari maturati nel patrocinio svolto in un precedente giudizio di legittimità, conclusosi sfavorevolmente per il cliente. A sostegno della pretesa richiama una dichiarazione resa dal convenuto nel corso di un distinto procedimento penale, con cui quest’ultimo avrebbe ammesso di non aver mai corrisposto alcunché a titolo di compenso.

Il convenuto eccepisce la prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2, cod. civ., deducendo il lungo lasso di tempo intercorso tra la conclusione del mandato e la prima richiesta di pagamento. Il Tribunale rigetta la domanda. La Corte d’appello dichiara inammissibile l’appello, reputando necessario il ricorso per cassazione, e in via subordinata lo qualifica infondato nel merito. La professionista ricorre allora in cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è accolto. La Corte muove dal principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 390 dell’11 gennaio 2011, secondo cui, per esigenze di certezza in punto di rimedi impugnatori, rileva la forma del provvedimento adottato dal giudice, desumibile anche dalle concrete modalità di svolgimento del procedimento.

Su questa base, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, quando il giudizio è introdotto ex art. 702-bis cod. proc. civ. e il giudice di primo grado decide in composizione monocratica con sentenza, nelle forme del rito sommario, l’impugnazione va proposta con l’appello ex art. 702-quater cod. proc. civ., non con ricorso per cassazione per saltum. Quest’ultimo è ammesso solo se la decisione è stata assunta da un collegio e ha la forma dell’ordinanza, come prevede l’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 150/2011.

Nel caso concreto risulta pacifico che il procedimento non è riconducibile al rito sommario speciale di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, poiché il Tribunale ha deciso previa precisazione delle conclusioni, in composizione monocratica, con sentenza e non con ordinanza collegiale.

Ne deriva che l’appello era il rimedio corretto e che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiararlo ammissibile, valutando le forme processuali in concreto seguite. L’accoglimento del primo motivo assorbe le censure successive, relative al merito e inammissibili perché attingono capi affetti da nullità. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che esaminerà l’impugnazione applicando i principi sul rideposito del fascicolo di primo grado, sul giuramento decisorio quale strumento per contrastare l’eccezione di prescrizione presuntiva e provvederà sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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