Pagamento di debito altrui assunto per espromissione è atto oneroso (Cass. civ. Sez. I n. 13030 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 l.fall., la valutazione di gratuità o onerosità va operata con esclusivo riguardo alla causa concreta, ossia allo scopo pratico del negozio e alla sintesi degli interessi che esso è diretto a realizzare, a prescindere dal modello astratto utilizzato. Il pagamento eseguito dal terzo poi fallito di un debito preesistente cui sia rimasto estraneo è gratuito solo quando dall’operazione il solvens non tragga alcun concreto vantaggio patrimoniale e abbia inteso recare un vantaggio al debitore; è oneroso quando il terzo riceva un vantaggio, anche indiretto, dal debitore, dal creditore o da altri. Tuttavia, allorché il terzo abbia fatto giuridicamente proprio il debito mediante un accordo di assunzione, come l’espromissione, il pagamento successivo costituisce adempimento di debito proprio e quindi atto a titolo oneroso, con conseguente inapplicabilità dell’art. 64 l.fall. e possibile riconduzione, ove ne sussistano i presupposti, all’art. 67 l.fall..
Il Fatto
Il tribunale ha accolto la domanda del Fallimento di una società in liquidazione e ha dichiarato l’inefficacia, a norma dell’art. 64 l.fall., del pagamento che la società fallita aveva eseguito in favore di uno studio legale associato, condannando i professionisti alla restituzione della somma ricevuta, oltre interessi e spese. La difesa era stata assunta da uno dei professionisti in un procedimento penale a carico di esponenti della società; quest’ultima, con una missiva, aveva comunicato allo studio che l’onorario sarebbe stato assunto da essa stessa e, successivamente, aveva provveduto a un parziale pagamento.
I professionisti hanno proposto appello e la corte distrettuale lo ha rigettato: la missiva è stata qualificata come espromissione e il pagamento è stato ritenuto atto a titolo gratuito, perché la società non aveva tratto alcun vantaggio patrimoniale dall’operazione. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza in cassazione, deducendo la violazione dell’art. 64 l.fall. e degli artt. 1272 e 1273 cod. civ., sostenendo che il versamento, trovando origine in un obbligo assunto con espromissione anteriore al periodo sospetto, dovesse essere qualificato come atto a titolo oneroso.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 6538 del 2010: la gratuità o onerosità dell’atto impugnato si valuta guardando alla causa concreta, cioè al risultato pratico che la singola negoziazione è diretta a realizzare, e non alla presenza di un rapporto sinallagmatico tipico. Il pagamento del debito altrui da parte del terzo poi fallito è gratuito solo quando non rechi al solvens alcun vantaggio concreto e questi abbia inteso avvantaggiare il debitore; è oneroso quando il terzo recuperi, anche indirettamente, la prestazione adempiuta.
Su questa base la Corte opera un passaggio ulteriore, che costituisce il vero fulcro della decisione. La questione della qualificazione come atto gratuito o oneroso può porsi soltanto quando il solvens sia rimasto estraneo al debito. Non invece quando egli abbia eseguito il pagamento di un debito che, per effetto di un accordo di assunzione come l’espromissione, ha fatto giuridicamente proprio: in tale ipotesi si è in presenza di un adempimento di debito proprio, riconducibile all’art. 67 l.fall. e non all’art. 64.
La Corte conferma così il proprio orientamento (Cass. n. 19726 del 2015) e richiama i precedenti conformi (Cass. n. 23140 del 2020 e Cass. n. 20886 del 2024), per i quali il pagamento del debito altrui da parte del terzo poi fallito integra atto gratuito, salvo prova contraria di un interesse economicamente apprezzabile del solvens. Nel caso concreto l’assunzione dell’obbligo di corrispondere il compenso ha escluso l’estraneità della società al rapporto obbligatorio, rendendo il pagamento adempimento di un debito proprio e dunque atto a titolo oneroso.
La Corte precisa, inoltre, il possibile rimedio: resta ferma la possibilità che il debito sia stato assunto con un atto (espromissione, accollo esterno o delegatio solvendi) impugnabile dal Fallimento ai sensi dell’art. 64 ovvero degli artt. 66 ss. l.fall., e che il pagamento conseguentemente eseguito, divenuto privo di causa, vada restituito a titolo di indebito oggettivo ob causam finitam.
La corte d’appello non ha osservato questi principi, avendo qualificato come gratuito il pagamento senza considerare che esso era stato eseguito nell’adempimento di un debito giuridicamente assunto dalla società con l’espromissione. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo, e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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