Vedute oblique e distanza di 75 cm: irrilevante l’innalzamento del tetto (Cass. civ. Sez. II n. 13153 del 18.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 907 cod. civ., il vicino che costruisce per secondo deve rispettare la distanza di tre metri dalle vedute dirette e di settantacinque centimetri dalle vedute oblique. Quando la veduta sia soltanto obliqua su un fondo, il proprietario di questo non è tenuto a rispettare la distanza di tre metri, ma solo quella di settantacinque centimetri dal più vicino lato della veduta. L’innalzamento del livello di quota del fabbricato o la maggiore sporgenza del tetto non sono di per sé idonei ad alterare il contenuto di una servitù di veduta, a meno che il titolare non provi che l’innalzamento abbia in concreto modificato, riducendola e ostacolandola, la veduta stessa. La disciplina delle distanze dettata dall’art. 907 cod. civ. vale per tutte le vedute, siano esse aperte iure proprietatis o iure servitutis.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una denunzia di nuova opera proposta dalla proprietaria di un fabbricato a tre elevazioni contro la vicina, che nel demolire e ricostruire l’adiacente edificio ne aveva aumentato volumetria e altezza, realizzando la copertura a ridosso della finestra del terzo piano. Il Tribunale adito, dopo aver disposto in via cautelare la sospensione dei lavori, accoglieva la domanda e ordinava la riduzione in pristino.

La Corte d’appello, adita dall’erede della convenuta, riformava la decisione e rigettava la domanda. Accertava l’aumento di volumetria e di altezza e la maggiore sporgenza del tetto, ma escludeva la prova di un effettivo pregiudizio al diritto di veduta, qualificando quest’ultima come veduta obliqua verso il basso, per la quale è sufficiente la distanza di settantacinque centimetri. Contro questa sentenza la ricorrente propone ricorso per cassazione con un solo motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1171 e 907 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che, accertato l’aumento di altezza e la maggiore sporgenza del tetto, la domanda andava accolta, perché l’avanzamento della falda aveva ristretto il preesistente diritto di veduta verso il basso.

La Corte dichiara il ricorso infondato. Ricostruisce il collegamento tra il primo e il secondo comma dell’art. 907 cod. civ.: l’obbligo di mantenere la distanza di tre metri dalla finestra da cui si esercita la veduta obliqua si riferisce allo stesso soggetto del primo comma, cioè al proprietario dell’unico fondo servente. Quando dunque la veduta sia soltanto obliqua, il proprietario del fondo non è tenuto alla distanza di tre metri, ma solo a quella di settantacinque centimetri. Sul punto richiama Cass. n. 13109/1992, n. 724/1995, n. 4962/2001, n. 12479/2002 e n. 29742/2024.

Nel caso concreto la Corte d’appello, con accertamento in fatto non sindacabile, aveva riconosciuto che non si trattava di veduta diretta, ma di veduta obliqua verso il basso. A tale considerazione, di per sé non censurata, seguiva l’esatta conseguenza che è sufficiente il rispetto della distanza di settantacinque centimetri, rimasta integra anche dopo le modifiche del tetto.

La Corte richiama inoltre il principio per cui l’innalzamento del livello di quota non è di per sé idoneo ad alterare il contenuto di una servitù di veduta esercitata sul tetto, se il titolare non prova che esso abbia in concreto ridotto e ostacolato la veduta (Cass. n. 1675/2003; nello stesso senso, sulla trasformazione del tetto in terrazza, Cass. n. 1268/1989). Le massime riguardano la servitù, ma la conclusione vale anche per le vedute aperte iure dominii, perché la disciplina dell’art. 907 cod. civ. si applica a tutte le vedute (Cass. n. 1291/1980).

Il richiamo della ricorrente a Cass. n. 5732 del 2019, in tema di vedute in appiombo, non incrina la logica della decisione, fondata sull’assenza di qualsiasi pregiudizio rispetto ai precedenti modi di esercizio del diritto. Il ricorso è dunque rigettato, nulla sulle spese per mancato svolgimento di difese dell’intimato, con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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