Espulsione dello straniero: il giudice deve verificare d’ufficio le cause di inespellibilità (Cass. civ. Sez. I n. 13152 del 18.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione al provvedimento di espulsione dello straniero, il giudice è tenuto a verificare la sussistenza delle cause di inespellibilità previste dall’art. 19 d.lgs. n. 286/98, nella versione ratione temporis applicabile, anche con riguardo ai legami familiari allegati dall’opponente. Il giudice non può respingere l’opposizione limitandosi ad affermare che non spetta a lui pronunciarsi sui presupposti della protezione speciale, poiché una tale motivazione omette l’esame delle cause di inespellibilità e non assolve all’obbligo di pronunciarsi sulla domanda. La sentenza che incorra in tale omissione è cassata con rinvio al giudice di pace, perché compia l’esame omesso, anche in ordine alle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto, proponeva opposizione davanti al giudice di pace. A fondamento dell’opposizione allegava il mancato rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e l’esistenza di legami familiari rilevanti ai fini del divieto di espulsione.
Il giudice di pace respingeva l’opposizione, osservando che l’istante avrebbe dovuto impugnare il diniego di riconoscimento della protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, senza esaminare le cause di inespellibilità prospettate. Avverso tale sentenza lo straniero propone ricorso per cassazione, formulando un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denunzia la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 5, comma 6, d.lgs. n. 286/98 e 8 CEDU, per avere il giudice di pace pronunciato avendo frainteso la domanda e omesso di valutare la sussistenza dei divieti di espulsione. La Corte ritiene il motivo fondato.
Il giudice di pace non ha preso in esame le allegazioni relative ai legami familiari, da valutare ai fini della verifica delle cause di inespellibilità indicate nell’art. 19 d.lgs. n. 286/98, nella versione applicabile ratione temporis. La decisione impugnata si è limitata ad affermare, genericamente, che non spettava al giudice pronunciarsi sui presupposti della protezione speciale.
Una tale motivazione omette di porsi il problema della verifica della sussistenza delle cause di inespellibilità e, in particolare, di quelle derivanti dalle allegazioni dell’opponente. Il giudice dell’opposizione è dunque tenuto a compiere l’esame che la sentenza impugnata ha del tutto trascurato.
In accoglimento del motivo, la sentenza è cassata con rinvio al giudice di pace, in diversa composizione, perché compia l’esame omesso, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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