Spese dell’ATP sono spese giudiziali e non danno risarcibile (Cass. civ. Sez. II n. 13154 del 18.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le spese dell’accertamento tecnico preventivo ante causam, comprensive dei compensi dei difensori e dei consulenti, costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno risarcibile. Esse vanno poste a carico della parte richiedente al termine della procedura e sono liquidate, in un unico contesto, nel successivo giudizio di merito, salva l’ipotesi di compensazione totale o parziale. È pertanto inammissibile l’autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta processuale: l’art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 2043 c.c. e assorbe ogni ipotesi di responsabilità processuale aggravata. Quanto alle distanze, l’art. 889 c.c. pone una presunzione assoluta di danno solo per le opere espressamente elencate; per le opere assimilabili, e in particolare per le piscine completamente interrate, la potenzialità dannosa deve essere accertata in concreto, con onere della prova a carico di chi la invoca.

Il Fatto

La controversia tra due proprietari confinanti nasce da un’istanza di accertamento tecnico preventivo promossa dalla ricorrente per accertare la causa di infiltrazioni subite dal proprio immobile, riferite alla piscina collocata nella proprietà del vicino. Il consulente nominato escluse che la piscina fosse all’origine delle infiltrazioni, ne individuò una causa diversa ed estranea alla sfera del controricorrente e consigliò comunque la realizzazione di una canaletta al confine, poi eseguita.

Il vicino chiamò in giudizio la ricorrente chiedendo il risarcimento dei danni derivati dall’accertamento: spese legali e tecniche, costi delle opere realizzate e pregiudizio da interruzione dell’attività di B&B. La convenuta propose domanda riconvenzionale di arretramento della piscina per violazione delle distanze. Il Tribunale accolse in parte la domanda principale e rigettò quella riconvenzionale; la Corte d’appello respinse l’impugnazione proposta dalla ricorrente, che ha quindi adito la Cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 91, 96, 112 e 342 c.p.c. La ricorrente sostiene che le somme non erano state chieste a titolo di risarcimento, ma di rimborso delle spese dell’ATP, e a quel titolo erano state liquidate dal giudice di primo grado, con piena corrispondenza tra la ratio decidendi e il motivo d’appello.

La Corte accoglie il motivo e afferma che i costi sostenuti nella fase dell’accertamento tecnico preventivo, incluse le spese per prove e indagini e i compensi dei professionisti che hanno assistito la parte, costituiscono spese giudiziali e non componenti del danno. Ne deriva l’applicazione del principio di liquidazione a carico del soccombente, salvo compensazione, e la loro considerazione in un unico contesto nel giudizio di merito. La Corte richiama sul punto Cass. n. 15672/2005, Cass. n. 14268/2017, Cass. n. 12759/1993 e Cass. n. 1690/2000. Qualificando le spese come danno da risarcire, la Corte d’appello non si è attenuta a tali principi.

Il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla domanda ai sensi dell’art. 96 c.p.c. rende ancora più evidente l’errore. La responsabilità processuale aggravata si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 2043 c.c. e ricade interamente sotto la disciplina dell’art. 96 c.p.c., senza concorso con la fattispecie generale: è quindi inammissibile l’autonomo giudizio risarcitorio per danni da condotta processuale, da far valere esclusivamente nel relativo giudizio di merito (Cass. n. 36593/2023; Cass. n. 12029/2017).

Il secondo motivo, relativo all’art. 889 c.c., è infondato. La norma pone una presunzione assoluta di danno solo per pozzi, cisterne, fossi e le altre opere espressamente elencate. Per le opere non menzionate ma assimilabili, la potenzialità dannosa non è presunta e va accertata in concreto, con onere della prova a carico della parte istante (Cass. n. 145/1993; Cass. n. 27642/2013; Cass. n. 25475/2010). La piscina completamente interrata non incide sulle distanze legali, non configurando un corpo edilizio idoneo a creare dannose intercapedini; solo la piscina in parte interrata ricade nella disciplina delle distanze (Cass. n. 345/2024). L’accertamento della Corte d’appello sull’esito negativo del consulente tecnico è immune da vizi logici ed è incensurabile in sede di legittimità.

La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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