Duplicazione dei titoli esecutivi ammessa solo con interesse concreto (Cass. civ. Sez. III n. 13612 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi per il medesimo credito e nei confronti del medesimo debitore. La duplicazione è tuttavia ammissibile solo a condizione che l’azione non si sia consumata, che non venga violato il ne bis in idem, che sussista l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e che non ricorra abuso del diritto o del processo. Ne consegue che è illegittima la cartella esattoriale che riproponga una pretesa già contenuta in un decreto ingiuntivo ritualmente notificato e non opposto, quando il creditore pubblico non alleghi alcuna specifica ragione della duplicazione e i due titoli abbiano pari efficacia esecutiva.

Il Fatto

Due esercenti di attività economica, ammesse al beneficio del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura ai sensi dell’art. 14 della legge n. 108 del 7 marzo 1996, ottenevano dal Commissario straordinario del Governo la concessione di un mutuo senza interesse. In esecuzione del decreto fu stipulato il contratto, con piano di ammortamento decennale. Le mutuatarie si resero morose per il pagamento di cinquantadue rate.

La società concessionaria, dopo un inutile sollecito, avviò il procedimento d’ingiunzione e il Tribunale di Roma emise un decreto ingiuntivo per la somma ingiunta, mai opposto e mai portato ad esecuzione. In seguito fu invece iscritta a ruolo e notificata una cartella esattoriale per un importo complessivo che comprendeva anche la somma già oggetto del monitorio. Le debitrici proposero opposizione all’esecuzione; il Tribunale ridusse l’importo della cartella per la parziale duplicazione, e la Corte d’appello di Roma confermò la decisione. Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha ritenuto superata l’originaria improcedibilità, fondata sulla produzione di copia della sentenza priva di attestazione di conformità, a seguito della produzione tardiva ma ammessa di copia asseverata, in linea con la giurisprudenza nomofilattica (Sez. Un. n. 8312 del 2019). Ha poi escluso che la mancata evocazione in giudizio della società concessionaria rilevasse, trattandosi di ricorso manifestamente infondato.

Sul merito, la Corte ha confermato il principio secondo cui la duplicazione dei titoli esecutivi non è di per sé vietata, ma deve rispettare le condizioni già fissate da Cass. n. 21768 del 2019: mancata consumazione dell’azione, rispetto del ne bis in idem, sussistenza dell’interesse ad agire e assenza di abuso del processo.

Nel caso concreto il Ministero non ha addotto alcuna specifica ragione a sostegno della duplicazione. Il decreto ingiuntivo e la cartella esattoriale risultano sostanzialmente di pari efficacia e valenza esecutiva, e la somma della cartella comprende pacificamente quella del monitorio. La duplicazione avrebbe addossato alle debitrici, pur inadempienti, l’onere della prova di avere già corrisposto la somma, qualora il decreto fosse stato posto in esecuzione, con inutile dispendio di attività processuale e senza alcun concreto beneficio per il creditore pubblico.

Il richiamo della difesa erariale alle norme sull’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo è stato giudicato irrilevante, essendo pacifico che il monitorio ha ad oggetto una parte dello stesso credito complessivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza condanna alle spese per la mancata costituzione delle controparti, ed escluso il versamento dell’ulteriore contributo unificato per l’esenzione istituzionale del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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