Spese di lite non dovute alla parte contumace in primo grado (Cass. civ. Sez. III n. 13613 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte vittoriosa che sia rimasta contumace in un grado di giudizio non ha diritto al rimborso delle spese di quel grado, poiché si tratta di spese non erogate. Il giudice non può pertanto pronunciare, in suo favore, alcuna condanna alle spese di lite relative alla fase in cui essa non si è costituita. Rilevato il vizio, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., espungendo direttamente dal dispositivo la statuizione illegittima, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in cassazione, con tre motivi, avverso una sentenza della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla sua dante causa e lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi in favore delle parti appellate, tra cui il Ministero della Giustizia.
Il nodo della controversia riguarda il primo grado: l’Amministrazione, pur risultata vittoriosa, era rimasta contumace. Eppure il giudice di appello le aveva riconosciuto il rimborso delle spese di lite per quella fase, ponendole a carico del soccombente. Il ricorrente deduce che nulla era dovuto a quel titolo, perché il Ministero non aveva sostenuto alcuna spesa.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato, valutati complessivamente i motivi per la loro intima connessione. Il principio applicato è lineare: la parte contumace in un grado di giudizio, benché vittoriosa, non può ottenere il rimborso delle spese di quel grado, poiché il giudice non può attribuire il rimborso di spese non erogate, attinenti a una fase processuale in cui la parte non si è costituita.
Si tratta, osserva la Corte, di un principio pressoché comune, per la cui applicazione richiama le risalenti pronunce di questa stessa Corte n. 2994 del 27.03.1987, n. 922 del 12.03.1975 e n. 3269 del 27.11.1973.
La Corte d’appello non si è avveduta di questa circostanza, quantomeno in punto di fatto, avendo riconosciuto al Ministero le spese del primo grado e ponendole a carico del soccombente in appello. Il ricorso è quindi accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata nella parte relativa a quella condanna.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e per evidenti ragioni di economia processuale, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., evitando la rimessione al giudice del rinvio: espunge dal dispositivo la condanna alle spese del primo grado in favore del Ministero, quantificata in euro 662,00, di cui euro 131,00 per la fase di studio, euro 131,00 per la fase introduttiva, euro 200,00 per la fase istruttoria ed euro 200,00 per la fase decisionale.
Nel resto la sentenza non merita altri interventi, restando confermata la soccombenza di chi vi è stato condannato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza del Ministero: irrilevante è che esso abbia depositato solo l’atto di costituzione ai fini dell’eventuale discussione orale, poiché permane la sua soccombenza non avendo preso posizione sull’illegittima condanna, né rileva la preclusione dell’audizione della parte in adunanza camerale conseguente alla modifica dell’art. 380-bis cod. proc. civ. operata dall’art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla legge n. 197 del 2016.
Nota della Redazione
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