Onere di specificità dell’appello tributario e produzione documentale in secondo grado (Cass. civ. Sez. V n. 13636 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la censura con cui si deduce il difetto di specificità dell’appello, quale error in procedendo ex art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente l’onere di trascrivere o sintetizzare il contenuto dell’atto di gravame e della sentenza impugnata, a pena di inammissibilità. La produzione di nuovi documenti in grado di appello è legittima ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, nel testo vigente ratione temporis, con la conseguenza che il giudice di secondo grado può esaminare documenti preesistenti al giudizio di primo grado e ivi tardivamente depositati.
Il Fatto
Il concessionario per la riscossione notificava al contribuente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, fondata su numerose cartelle di pagamento relative a tributi diversi. Il contribuente impugnava la comunicazione e le cartelle presupposte dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso ritenendo prescritti i crediti e inammissibile la documentazione prodotta tardivamente dall’agente della riscossione.
Interposti separati gravami dall’agente, dall’Agenzia delle Entrate e dagli enti impositori, la Commissione Tributaria Regionale, previa riunione, accoglieva gli appelli e dichiarava legittimi gli atti impugnati, condannando il contribuente alle spese. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo con cui si denuncia l’erronea valutazione della specificità degli appelli. Il rilievo è che la questione dell’inammissibilità dell’appello integra un error in procedendo deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ. Solo ove la censura sia sufficientemente specifica, la Corte è legittimata a esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito.
Tale onere va modulato secondo i criteri di sinteticità e chiarezza indicati dalla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, causa Succi c/Italia, e recepiti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2991 del 2023; Cass. n. 3612 del 2022). Il ricorrente deve riportare il contenuto dell’atto e della sentenza impugnata nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa genericità. Nel caso concreto il ricorrente si è limitato a dedurre la genericità degli appelli senza trascriverne il contenuto: il motivo è pertanto inammissibile.
Quanto alla doglianza sulla produzione documentale, la Corte rileva che le relate di notifica delle cartelle, depositate tardivamente in primo grado, sono state prodotte ex novo in appello. Al di là della perentorietà o meno del termine dell’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, la produzione in appello è legittima ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, che nel testo applicabile ratione temporis espressamente la consentiva. La Corte segnala che tale facoltà è oggi esclusa per i giudizi instaurati dopo il 1° settembre 2024, per effetto delle modifiche del d.lgs. n. 220/2023. Il motivo è quindi infondato.
Il motivo sulla pretesa duplicazione della pretesa tributaria è dichiarato inammissibile per genericità, non essendo specificati gli importi, le ragioni dell’iscrizione a ruolo e i titoli delle singole cartelle. Anche il motivo sulle notificazioni è inammissibile: la C.T.R. ha accertato con valutazione di fatto insindacabile la ritualità delle notifiche e l’assenza di impugnazione delle cartelle, con conseguente efficacia fidefacente delle relate. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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