Reiterazione contratti docenti religione integra abuso e diritto al risarcimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13640 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del prescritto concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, purché si determini una durata complessiva superiore alle tre annualità. In tutte le ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno eurounitario, con applicazione dei parametri di cui all’art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 (poi art. 28, co. 2, d.lgs. n. 81/2015) e, se provato, del maggior danno, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto dei rapporti a tempo indeterminato.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti di religione cattolica presso la scuola pubblica, hanno prestato servizio in forza di reiterati rapporti a tempo determinato per oltre un decennio. Hanno agito davanti al Tribunale di Vicenza per la declaratoria del diritto all’assunzione a tempo indeterminato e, in subordine, per il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Il Tribunale ha riconosciuto il solo risarcimento, liquidato secondo i parametri dell’art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 in dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, rigettando la domanda di accertamento del diritto all’assunzione. La Corte d’Appello di Venezia ha riformato la decisione, accogliendo il gravame del Ministero: la legge speciale n. 186/2003 non contrasterebbe con i principi comunitari in materia di contratti a termine e con la clausola n. 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, poiché la specifica esigenza di flessibilità del personale pari al 30% dell’organico complessivo giustificherebbe oggettivamente la reiterazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del rapporto tra la disciplina speciale dei docenti di religione e la clausola n. 5 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla giurisprudenza europea. I ricorrenti contestano l’assunto della corte territoriale secondo cui la quota del 30% dei posti coinciderebbe con l’organico di fatto, variabile perché riferito a posti non stabili, contrapposto all’organico di diritto coperto per concorso.
Secondo i ricorrenti gli incarichi annuali previsti dalla L. n. 186/2003 hanno ad oggetto posti dell’organico di diritto, quindi stabili e non coperti da personale di ruolo: il loro rinnovo non potrebbe integrare abuso, ossia un utilizzo senza limiti di durata. La Corte ricorda che, secondo la sentenza Mascolo della Corte di giustizia, l’osservanza della clausola n. 5 deve mirare a soddisfare esigenze provvisorie, restando esclusa una ragione obiettiva che consenta una reiterazione senza limiti di numero e durata, sintomo di esigenza durevole e permanente.
Il Collegio dichiara fondato il primo motivo e dà continuità all’orientamento già espresso da Cass. n. 18698/2022, secondo cui nel regime speciale della L. n. 186/2003 costituisce abuso sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, quando si superi la durata complessiva delle tre annualità.
La corte distrettuale non ha tenuto conto di tale principio nel caso di reiterati contratti annuali per più di tre anni senza che sia stato mai bandito il prescritto concorso triennale. Tale condotta amministrativa integra gli estremi dell’abuso e determina l’insussistenza del presupposto giustificativo delle esigenze temporanee per il legittimo rinnovo dei contratti a tempo determinato.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., resta assorbito. La Corte accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese della presente fase.
Nota della Redazione
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