Conciliazione giudiziale e giudicato implicito sul deducibile nella progressione economica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13651 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La conciliazione giudiziale, al pari della sentenza, è destinata a coprire il dedotto e il deducibile, ma il suo fondamento è contrattuale e risiede nella volontà delle parti in esito a uno specifico procedimento. Il relativo verbale, ancorché redatto con l’intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, è a ogni effetto un atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Nel giudizio di legittimità tale valutazione è sindacabile solo per vizi logici o errori giuridici, dovendo la denuncia delle regole di ermeneutica indicare le ragioni giuridiche, non fattuali, della violazione. È pertanto inammissibile il ricorso che censuri come violazione dell’art. 2909 cod. civ. l’interpretazione della conciliazione resa dal giudice di appello.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un’amministrazione regionale con contratti a tempo determinato di durata triennale e di volta in volta prorogati, ha chiesto il riconoscimento della progressione economica orizzontale, con attribuzione di una categoria superiore per il periodo dal 1.3.2005 al 31.12.2007 e di un’ulteriore categoria a far tempo dal 1.1.2008.

Il Tribunale ha respinto le domande e la Corte di Appello ha rigettato il gravame. Il giudice di appello ha accolto l’eccezione di inammissibilità della domanda per effetto di una conciliazione giudiziale sottoscritta dalle parti in data 1.6.2010, con cui il lavoratore aveva accettato l’adeguamento alla posizione economica C5 con decorrenza dal 1.1.2003, rinunciando al decreto ingiuntivo e al diritto oggetto di altro procedimento all’epoca pendente in appello.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la domanda non fosse coperta dal giudicato implicito formatosi sul verbale di conciliazione, avendo a oggetto la progressione economica prevista dall’art. 109 del CCRL 2002-2005, diversa da quella definita nei giudizi transatti quanto a petitum e causa petendi.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Il ricorrente non censura adeguatamente la ratio decidendi della sentenza di appello, incentrata sull’oggetto e sugli effetti della conciliazione giudiziale, di cui il giudice di merito ha accertato il carattere transattivo richiamando la giurisprudenza in materia.

La Corte ricostruisce la distinzione tra giudicato e conciliazione. Quest’ultima copre il dedotto e il deducibile, ma trova fondamento contrattuale nella volontà delle parti, a differenza del giudicato. L’oggetto del negozio transattivo si identifica non in base alle espressioni letterali usate, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni (Cass. n. 23482 del 2017, Cass. n. 690 del 2005).

La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 cod. proc. civ. è una convenzione non assimilabile a un negozio di diritto privato puro, caratterizzandosi per il necessario intervento del giudice e per le formalità dell’art. 88 disp. att. cod. proc. civ.; essa produce l’effetto processuale di chiusura del giudizio e gli effetti sostanziali del negozio contestualmente stipulato, che può avere a oggetto anche diritti indisponibili del lavoratore (Cass. n. 8898/2024, Cass. n. 25472/2017).

Il verbale di conciliazione è dunque atto negoziale, la cui interpretazione è accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione scevra da vizi logici ed errori giuridici. La contestazione della sua interpretazione va svolta alla stregua degli artt. 1362 ss. cod. civ., estendendosi al verbale gli orientamenti in tema di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 4564/2014, Cass. n. 10981/2020); la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure, non potendo risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa (Cass. nn. 946/2021 e 995/2021). Il ricorso dichiarato inammissibile; nulla spese; obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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