Conciliazione giudiziale copre il dedotto e il deducibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13652 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 cod. proc. civ. è una convenzione non assimilabile a un negozio di diritto privato puro e semplice: essa si caratterizza strutturalmente per il necessario intervento del giudice e funzionalmente per l’effetto processuale di chiusura del giudizio e per gli effetti sostanziali del negozio contestualmente stipulato dalle parti. In quanto atto negoziale transattivo, essa è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto e il deducibile, ma il suo fondamento è contrattuale e risiede nella volontà delle parti, non nella cosa giudicata ex art. 2909 cod. civ. L’interpretazione del verbale di conciliazione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o per vizi logici, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione di una lettura diversa.

Il Fatto

Un dipendente della Regione siciliana, in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile con contratti a tempo determinato, agiva in giudizio per ottenere la progressione economica orizzontale, con attribuzione della categoria C6 per il periodo dal 1.3.2005 al 31.12.2007 e della categoria C7 dal 1.1.2008, in applicazione dell’art. 109 del CCRL 2002/2005.

Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 695/2021, confermava il rigetto. Il giudice di appello rilevava che le parti avevano definito precedenti controversie con una conciliazione giudiziale sottoscritta il 1.6.2010, con cui il lavoratore aveva accettato l’adeguamento alla posizione economica C5 e aveva rinunciato alle pretese oggetto del decreto ingiuntivo e di un altro procedimento. Su questa base riteneva che la domanda fosse ormai preclusa, perché il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile è estensibile alla conciliazione. Il lavoratore ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., non censura adeguatamente la ratio decidendi della sentenza di appello, che si incentra sull’oggetto e sugli effetti della conciliazione giudiziale, di cui viene accertato il carattere transattivo.

La Corte ricorda che l’oggetto del negozio transattivo, rinvenibile anche nella conciliazione giudiziale che pone fine alla lite, va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre con reciproche concessioni.

Viene chiarito che la conciliazione giudiziale è frutto dell’incontro della volontà delle parti e il relativo verbale, ancorché redatto con l’intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, è ad ogni effetto un atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito. Pertanto la contestazione dell’interpretazione va svolta alla stregua degli artt. 1362 e ss. cod. civ., estendendosi al verbale gli orientamenti di legittimità in tema di ermeneutica contrattuale.

Ne deriva che le valutazioni del giudice di merito soggiacciono, in cassazione, a un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei criteri di logica ermeneutica e del corretto apprezzamento delle risultanze di fatto. La denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, della violazione.

Il ricorrente, disattendendo tali principi, censura impropriamente come violazione della disciplina del giudicato l’interpretazione della conciliazione compiuta dalla Corte territoriale, che con motivazione rispettosa dei criteri ermeneutici ha ritenuto che la stessa estenda i suoi effetti alla vicenda per cui è causa. Il riferimento al giudicato ex art. 2909 cod. civ. è un mero argomento ad abundantiam, non idoneo a definire la ratio decidendi e perciò non suscettibile di censura in sede di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese, con obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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