Obbligo contributivo al Fondo specialisti ambulatoriali solo per rapporti in convenzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15465 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di iscrizione al Fondo speciale di previdenza per gli specialisti ambulatoriali dell’ENPAM e il conseguente obbligo contributivo non discendono automaticamente dalla circostanza che la struttura presso cui opera il sanitario offra servizi in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. L’espressione “rapporto professionale” di cui all’art. 1 del Regolamento del Fondo deve essere interpretata restrittivamente, con riferimento ai soli rapporti riconducibili al regime di convenzionamento disciplinato dall’art. 48 della legge n. 833/1978. È necessario, pertanto, che gli accordi di regolamentazione del rapporto recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico, ovvero che se ne accerti in concreto l’applicazione, essendo la natura del rapporto intercorso con il centro a determinare l’insorgenza dell’obbligo contributivo.
Il Fatto
Una medica aveva lavorato presso i Centri Antidiabetici gestiti dall’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, senza vincolo di esclusività e con pagamento a fronte di fattura. L’Associazione versava per lei i contributi al Fondo generale ENPAM dei liberi professionisti, ma la medica chiedeva l’accertamento dell’obbligo di contribuzione al più vantaggioso Fondo speciale degli specialisti ambulatoriali, con condanna al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda, limitatamente alla condanna generica al risarcimento del danno, e la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza, ritenendo che la posizione della medica fosse assimilabile a quella del personale convenzionato. L’Associazione ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminati congiuntamente i primi tre motivi, riconosce la natura di ente di diritto pubblico internazionale dell’ACISMOM e la sua equiparazione alle strutture sanitarie pubbliche, ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1987, anche a fini previdenziali. Tale equiparazione, tuttavia, non è sufficiente a fondare l’obbligo contributivo invocato.
Il sistema previdenziale ENPAM prevede un Fondo generale, con iscrizione automatica per tutti i medici, e tre Fondi speciali per coloro che operano in regime di convenzione. Il Regolamento del Fondo per gli specialisti ambulatoriali, nel riferirsi ai medici con “rapporto professionale” con gli Istituti del SSN o con “altri istituti”, subordina l’iscrizione alla condizione che gli accordi di regolamentazione del rapporto recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale di cui all’art. 48 della legge n. 833/1978.
La Corte fornisce una lettura rigorosa dell’espressione “rapporto professionale”, ritenendo che l’obbligo di iscrizione al Fondo speciale sia limitato ai rapporti convenzionali. Depongono in tal senso le norme dell’A.C.N. del 1983 sulle incompatibilità, che escludono dal convenzionamento chi eserciti la professione con rapporto di lavoro autonomo, e la disciplina contributiva demandata ai medesimi Accordi collettivi.
Ne consegue che la natura convenzionata dei Centri Antidiabetici costituisce solo un presupposto, essendo necessario accertare l’ulteriore requisito dell’esistenza di rapporti in regime di convenzione con i medici. La sentenza impugnata, che aveva invece esteso l’obbligo in via generale senza verificare le concrete modalità del rapporto, viene cassata con rinvio.
La Corte enuncia il principio per cui l’obbligo contributivo sussiste solo se gli accordi di regolamentazione del rapporto recepiscano le norme dell’Accordo Collettivo Nazionale Unico ex art. 48 della legge n. 833/1978, ovvero se se ne accerti in concreto l’applicazione. Il quarto motivo, sulla domanda subordinata, resta assorbito.
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Nota della Redazione
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