Conto corrente, saldo iniziale da azzerare in assenza di estratti conto (Cass. civ. Sez. I n. 13670 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca per il pagamento del saldo passivo e il correntista chieda la rideterminazione del saldo, la carenza degli estratti conto o di altra documentazione che consenta l’integrale ricostruzione del rapporto impone di azzerare il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile, quando questo non coincida con il primo del rapporto, e di rideterminare poi il saldo finale sulla documentazione successiva, fino alla chiusura del conto o alla data della domanda. Il saldo iniziale risultante dal primo estratto conto disponibile, in difetto dei precedenti, costituisce una posta contabile priva di riscontro probatorio e non può essere assunto come dato di partenza del ricalcolo. È irrilevante che il rigetto della domanda della banca in primo grado sia stato solo implicito: rileva l’originario contrapporsi delle domande di pagamento e di ripetizione, da cui discendono i rispettivi oneri probatori. La domanda con cui la banca chieda l’ingiunzione di pagamento di somme non contestate vale come azione in via riconvenzionale del proprio credito.
Il Fatto
Il correntista aveva convenuto in giudizio la banca, deducendo l’illegittimo addebito, su un conto corrente e su svariati conti anticipi, di interessi passivi, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, valute e spese non pattuite. Chiedeva la parziale nullità dei contratti, la ripetizione dell’indebito e il risarcimento dei danni, anche per l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
La banca si costituiva e chiedeva in via riconvenzionale la condanna al pagamento del saldo passivo. Il Tribunale accoglieva le domande del correntista. La Corte d’appello, in riforma, revocava le condanne, dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione perché proposta a conto ancora aperto e rideterminava il saldo partendo dal saldo iniziale effettivo del primo estratto conto disponibile, risalente al gennaio 1993, senza azzerarlo. Il correntista ricorre per cassazione; la banca resiste con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, che denuncia la violazione dell’art. 2033 c.c. Il ricorrente censura la sentenza per aver escluso il criterio del c.d. “saldo zero”, pur essendo stata la banca ad agire in via riconvenzionale per il saldo passivo.
Il Collegio richiama la più recente posizione assunta in materia, individuata in Cass. Sez. I n. 1763 del 17.01.2024, e ne riporta i criteri. Per la banca il calcolo si fa azzerando il saldo del primo estratto conto disponibile, se non coincide con il primo del rapporto, e rideterminando il saldo finale con la documentazione successiva; se manca la documentazione di periodi intermedi, si azzerano i soli saldi intermedi. Per il correntista che lamenti addebiti illegittimi, in mancanza della documentazione iniziale, egli o prova il saldo positivo vantato o beneficia dell’azzeramento del saldo di partenza. Il meccanismo serve a prevenire il rischio di due saldi difformi. Sul punto è richiamata anche Cass. Sez. I, ord. n. 11735 del 02.05.2024.
Nel caso concreto, la banca aveva affermato la propria veste di creditore e formulato domanda di condanna. La sua contestazione di aver agito solo per l’ingiunzione di somme non contestate non persuade: proprio con quella istanza è venuto ad azionarsi in via riconvenzionale un proprio credito. Non rileva che il rigetto implicito in primo grado non sia stato gravato, perché conta l’originario contrapporsi delle due domande, da cui scaturiscono automaticamente i rispettivi oneri probatori.
Essendo incompleti gli estratti conto e assente altra documentazione utile, la Corte territoriale avrebbe dovuto azzerare il saldo di partenza del primo estratto disponibile. La sentenza impugnata, invece, ha rideterminato il saldo partendo dal saldo iniziale effettivo, che in tal modo si traduceva in una posta contabile priva di riscontro probatorio. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, relativo alla liquidazione delle spese.
Il ricorso incidentale, con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa statuizione sui conti anticipi, è respinto. La Corte territoriale ha esaminato il profilo e ha svolto un accertamento in fatto sull’autonomia dei conti anticipi rispetto al conto corrente, distinguendo quelli autonomamente azionabili da quelli collegati e soggetti a riclassificazione, secondo il criterio di Cass. Sez. I, ord. n. 14321 del 05.05.2022. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese; si dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente incidentale.
Nota della Redazione
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