Inammissibile il ricorso per Cassazione privo dei requisiti di specificità e contenuto-forma (Cass. civ. Sez. 1 n. 22932 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per Cassazione che non rispetti il requisito di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., limitandosi, nella parte dedicata al fatto, a trascrivere lo svolgimento del processo della sentenza impugnata. Parimenti inammissibile è il ricorso i cui motivi non siano formulati nel rispetto del canone della specificità di cui all’art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c., qualora mescolino censure eterogenee, riproducano atti dei giudizi di merito, non svolgano una critica ragionata e puntuale alla sentenza impugnata, si traducano nella riproposizione di difese già svolte o non indichino precisamente le violazioni di norme di diritto e i fatti historici decisivi di cui sarebbe stato omesso l’esame.

Il Fatto

La società, incorporante di altra società con cui il Comune aveva stipulato accordi per la realizzazione di impianti fotovoltaici, agiva in via monitoria per il pagamento del corrispettivo. Il Tribunale, su opposizione del Comune, revocava il decreto ingiuntivo per carenza del requisito dell’esigibilità del credito.

La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello della società, riconosceva il credito per la sola somma corrispondente al finanziamento erogato, respingendo la pretesa ulteriore, ritenuta esigibile solo dopo la messa in servizio dell’impianto, non ancora avvenuta. La società proponeva ricorso per Cassazione, mentre il Comune restava intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il ricorso, articolato in due motivi, soffermandosi preliminarmente sui requisiti di ammissibilità del ricorso stesso, poiché la società aveva denunciato la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

La Corte ha rilevato che il ricorso era, nel suo complesso, inammissibile per la mancanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto nella parte dedicata al fatto la società ricorrente si era limitata a trascrivere lo “svolgimento del processo” della sentenza impugnata, senza una propria esposizione dei fatti di causa.

La Corte ha inoltre riscontrato che i due motivi di ricorso non rispettavano il canone della specificità imposto dall’art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.: essi mescolavano censure eterogenee, riproducevano ampiamente il contenuto di atti dei giudizi di merito e non sviluppavano una critica ragionata e puntuale alla decisione impugnata, censurando in alcuni passi la sentenza di primo grado e riproponendo difese già svolte.

I motivi, inoltre, non spiegavano con precisione quali fossero le violazioni di norme di diritto o dei criteri di interpretazione dei contratti, né quali fatti storici decisivi sarebbero stati oggetto di omesso esame. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, senza statuire sulle spese per l’assenza di un controricorrente, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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