La comunicazione della cessione di crediti certificati vale prova ricognitiva del negozio (Cass. civ. Sez. 3 n. 11831 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessione dei crediti certificati vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni è validamente stipulata mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 37, comma 7-bis, del d.l. n. 66/2014, senza necessità delle forme solenni previste dal codice dei contratti pubblici. La comunicazione dell’intervenuta cessione, effettuata tramite piattaforma elettronica, è idonea a rendere la cessione efficace e opponibile all’amministrazione debitrice, oltre a costituire, quando sottoscritta dal cedente, atto di natura ricognitiva sufficiente a provare l’esistenza del negozio traslativo. In materia di ritardo nei pagamenti, la mancata erogazione di finanziamenti pubblici non integra un’ipotesi di impossibilità della prestazione non imputabile, quando i contratti non subordinino l’esigibilità del credito al loro ottenimento.
Il Fatto
Il Comune di Casape proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Tivoli gli aveva ingiunto di pagare a Banca Sistema S.p.A. la somma di euro 287.450,04, quale cessionaria di crediti vantati dall’appaltatrice Effe Group s.r.l. per lavori di risistemazione del Centro storico e di adeguamento della scuola elementare. L’opponente eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza del giudice ordinario per la clausola compromissoria e, nel merito, la carenza di legittimazione attiva della banca per mancata produzione della scrittura privata di cessione, nonché l’insussistenza degli interessi moratori per impossibilità della prestazione dovuta alla mancata erogazione dei finanziamenti regionali.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocando il decreto. La Corte d’Appello di Roma, invece, accoglieva il gravame della banca, ritenendo provata l’esistenza della cessione tramite la comunicazione prodotta in sede monitoria, qualificata come dichiarazione ricognitiva, e riconoscendo la debenza degli interessi moratori.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso del Comune, con cui si deduceva la violazione dell’art. 37, comma 7-bis, del d.l. n. 66/2014, in relazione all’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016. I giudici di legittimità hanno confermato la natura speciale della disciplina dettata per i crediti certificati, finalizzata a favorirne la circolazione e lo smobilizzo, affermando che essa si affianca senza esserne assorbita alla disciplina generale delle cessioni dei crediti da appalto. Il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di una disposizione del codice dei contratti pubblici che possa superare o rendere recessivo tale regime speciale.
Quanto all’onere probatorio, la Corte ha precisato che l’effetto traslativo discende comunque dal contratto di cessione, ma che l’esistenza del negozio, validamente concluso in forma non solenne, può essere provata mediante un atto di natura ricognitiva sottoscritto anche dal cedente. La comunicazione dell’intervenuta cessione prodotta in sede monitoria è stata pertanto ritenuta idonea a dimostrare che la cessione era stata effettivamente stipulata, senza che fosse necessaria l’esibizione della scrittura privata originale.
È stato altresì dichiarato infondato il secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 231/2002. La Corte territoriale ha accertato che i contratti di appalto non subordinavano l’esigibilità dei crediti all’ottenimento dei finanziamenti regionali, escludendo così una causa di impossibilità non imputabile. Il rischio della mancata o tardiva erogazione delle risorse esterne resta a carico dell’amministrazione obbligata, la quale, pur avendo dimostrato la mancanza di fondi, non ha provato la non imputabilità di tale impossibilità.
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Nota della Redazione
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