Correzione dell’omessa statuizione sulle spese nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. I n. 13674 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa indicazione, nel dispositivo, della competenza del giudice del rinvio a decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità, pur risultando il relativo onere enunciato in motivazione, integra un errore materiale correggibile d’ufficio ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.. La correzione è ammessa quando la statuizione omessa costituisce il mero recepimento di quanto già affermato nella parte motiva, senza alcuna incidenza sul contenuto sostanziale della decisione. Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, non configurandosi un autonomo giudizio di impugnazione.
Il Fatto
Un cittadino straniero aveva proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto e avverso la sentenza del giudice di pace che aveva respinto la sua opposizione. Con una precedente ordinanza n. 32760/2024, la stessa Corte aveva accolto alcuni motivi di ricorso e aveva cassato con rinvio la decisione impugnata davanti al giudice di pace, indicando il principio da applicare in motivazione.
Nel dispositivo di quella pronuncia, però, non era stata indicata la competenza del giudice del rinvio a decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità, pure menzionate nella parte motiva. Il ricorrente ha quindi chiesto alla Corte di correggere d’ufficio l’errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. L’atto è stato iscritto a nuovo ruolo e il procedimento è stato trattato in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda l’ammissibilità della correzione d’ufficio del dispositivo di una pronuncia di cassazione con rinvio, quando in motivazione si sia dato atto della competenza del giudice del rinvio a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità e tale indicazione sia stata omessa nel dispositivo.
La Corte rileva che l’omissione è chiaro frutto di un mero errore materiale. Il giudice del rinvio era già stato individuato e la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione risultava enunciata nella parte motiva. La sua mancata trasposizione nel dispositivo costituisce dunque una divergenza tra motivazione e dispositivo, correggibile senza alterare il contenuto della decisione.
Il percorso argomentativo si fonda sul dato testuale della motivazione, che già conteneva l’indicazione omessa. La correzione non innova la pronuncia, ma ne riallinea il dispositivo alla parte motiva. La Corte precisa che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, richiamando a sostegno Cass. n. 21213/2013 e Cass. S.U. n. 29432/2024.
La correzione è stata pertanto disposta nel senso che, dopo le parole «in motivazione» contenute nel dispositivo dell’ordinanza n. 32760/2024, deve leggersi e intendersi «e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità». L’accoglimento della richiesta opera esclusivamente sul piano formale, senza incidere sulla sostanza del giudizio di rinvio già disposto.
Nota della Redazione
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