Rendita catastale parco eolico e voci aggiuntive sulla pala eolica (Cass. civ. Sez. V n. 13726 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo della rendita catastale di un impianto eolico, una volta esclusa dal compendio la componente impiantistica (la pala eolica), il giudice di merito non può limitarsi ad annullare l’avviso di accertamento, ma deve rideterminare la rendita valorizzando le sole componenti catastalmente rilevanti (suolo, fondazioni, cabina). Conseguentemente, gli oneri finanziari, il profitto dell’imprenditore e le spese tecniche, determinati in misura percentuale sul costo di ricostruzione, non possono essere calcolati anche sulla componente impiantistica esclusa. L’esclusione di una componente dal calcolo della rendita non esime il giudice dal motivare sulle questioni poste dalle parti in ordine al maggior valore delle restanti componenti.
Il Fatto
Una società titolare di un parco eolico, iscritto in catasto, impugnava davanti alla CTP un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la proposta Docfa di rendita catastale, elevandola a un importo determinato secondo l’approccio del costo di produzione, a partire dal costo di realizzazione a nuovo delle strutture.
La CTP accoglieva il ricorso e annullava integralmente l’atto, ritenendo che l’Ufficio avesse erroneamente computato la torre di sostegno, elemento funzionale al processo produttivo. La CTR, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia, escludeva la torre dal calcolo, ma riteneva correttamente determinati e deprezzati gli oneri finanziari e il profitto dell’imprenditore secondo il d.P.R. n. 1142/1949. La società ricorre per cassazione; l’Agenzia resiste e propone ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il ricorso principale e quello incidentale, incentrati sulla corretta determinazione della rendita dopo l’esclusione della componente impiantistica. Sul primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la Corte conferma la decisione d’appello: i primi giudici avevano annullato integralmente l’avviso pur essendo le doglianze della contribuente limitate alla valorizzazione della pala eolica e ad alcune voci su tutte le componenti.
L’esclusione della torre eolica non poteva condurre ad azzerare la rendita. Restava da rideterminare il valore del compendio costituito dall’area, dalle fondazioni, dalla cabina e dalle voci aggiuntive su tali componenti. Il giudice di merito è tenuto a decidere e motivare sulle questioni poste dalle parti relative al maggior valore del suolo e delle fondazioni, all’entità delle spese tecniche, del profitto e degli oneri finanziari (Cass. n. 5452/2025).
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte fondato con riferimento alla mancata espunzione delle voci aggiuntive calcolate sulla pala eolica. La Corte rileva che la censura sulle percentuali cela in realtà una confutazione della valutazione di merito, non sindacabile in legittimità, poiché attiene a un accertamento di fatto precluso in sede di legittimità (Cass. n. 11863/2018; Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 34189/2022).
È invece fondata la doglianza secondo cui la CTR, escludendo la valorizzazione della pala eolica, ha omesso di rettificare la rendita purgandola dagli oneri aggiuntivi calcolati sulla componente impiantistica. La Corte territoriale avrebbe dovuto ricalcolare la rendita considerando le restanti parti del parco eolico valorizzate secondo il metodo di stima indiretta, aggiungendo gli oneri solo sulle restanti componenti, escluse la pala eolica.
Ne segue l’accoglimento del secondo motivo nei limiti indicati, il rigetto del primo e l’assorbimento del ricorso incidentale. La decisione è cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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