Assicurazione r.c. professionale ed estensione della garanzia alla responsabilità solidale dell’assicurato (Cass. civ. Sez. I n. 13758 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione della responsabilità civile, quando l’assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l’obbligo indennitario dell’assicuratore si estende all’intero importo dovuto al terzo danneggiato. Solo in tal modo, infatti, risulta attuata la funzione propria del contratto, consistente nel liberare il patrimonio dell’assicurato dall’obbligazione risarcitoria. La garanzia non può dunque essere limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell’assicurato, con esclusione della responsabilità derivante dal meccanismo della solidarietà, perché una simile lettura vanificherebbe la portata dell’art. 1917 c.c., che non opera alcuna distinzione. Resta fermo che l’assicuratore può esercitare l’azione di regresso verso gli altri coobbligati.

Il Fatto

La società danneggiata promuove azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti dei propri ex amministratori e sindaci, questi ultimi incaricati anche della revisione contabile. Nel corso del giudizio di appello intervengono transazioni tra la società e alcuni convenuti; due degli originari convenuti dichiarano di volersi avvalere delle transazioni ex art. 1304 c.c.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 585/2021, prende atto delle transazioni, riduce l’importo del debito di quanto versato dai corresponsabili e procede alla gradazione delle responsabilità, attribuendo il 70% agli amministratori e il 30% ai sindaci, pari al 10% per ciascuno. La compagnia assicuratrice ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario processuale, non rinvenendosi la notifica. Non dispone tuttavia l’integrazione, richiamando il principio per cui la ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti ostativi alla sollecita definizione, con la conseguenza che, in caso di ricorso prima facie infondato, appare superfluo concedere un termine per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. II n. 12515 del 2018; Cass. Sez. II n. 11287 del 2018; Cass. Sez. III n. 15106 del 2013).

Disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mera intitolazione dei paragrafi, la Corte affronta il primo motivo, con cui la ricorrente censurava il rigetto dell’eccezione di inoperatività della polizza ex art. 1917 c.c. Il motivo è infondato: esso sindaca il giudizio di fatto del merito, che ha escluso sia il dolo diretto sia il dolo eventuale, ravvisando solo la colpa grave. La dedotta violazione dell’art. 2729 c.c. si configura solo quando il giudice affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, non quando si prospetti una diversa inferenza probabilistica (Cass. Sez. II n. 9054 del 2022).

Quanto al secondo motivo, il primo profilo è infondato e il secondo inammissibile. La Corte conferma che, in caso di responsabilità solidale, l’obbligo indennitario dell’assicuratore si estende all’intero importo dovuto al terzo, secondo un principio già affermato (Cass. Sez. III n. 17656 del 2023; Cass. Sez. III n. 20322 del 2012). Le censure sul canone di buona fede ex art. 1375 c.c. e sull’art. 1932 c.c. risultano indeterminate e non colgono la ratio della decisione. L’inammissibilità del secondo profilo discende dal fatto che la valutazione sulle percentuali di responsabilità degli organi sociali è riservata al merito.

Il terzo motivo, relativo alle transazioni e alla ripartizione tra assicuratori in base ai massimali, è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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