Inammissibile il ricorso che non distingue le ragioni della doppia conforme (Cass. civ. Sez. II n. 12329 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello integralmente confermativa della decisione di primo grado, il motivo che denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile quando il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della pronuncia di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Il motivo che prospetta la violazione di legge è parimenti inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. quando introduce una questione nuova, non affrontata nella pronuncia impugnata, e si limiti a richiamare l’atto di appello senza riprodurne i contenuti di interesse. Non sono sufficienti affermazioni apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

Il Fatto

La controversia riguarda l’accertamento dell’esatto confine tra proprietà contigue e la titolarità di un muro di pietra posto lungo il confine. Gli attori, in primo grado, deducevano di essere proprietari di un fabbricato confinante con la proprietà del convenuto e rappresentavano che il muro a secco era stato in passato oggetto di una controversia possessoria, conclusasi con l’accertamento di uno stato di compossesso. Il convenuto si costituiva sostenendo la proprietà esclusiva del muro in base ai titoli.

Disposta CTU, il Tribunale accoglieva la domanda, qualificando la porzione di muro contrassegnata come A in comproprietà e quella contrassegnata come B di proprietà esclusiva degli attori. La Corte d’Appello rigettava integralmente il gravame, condividendo le risultanze peritali. Il soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censurava la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 880 cod. civ., e per omesso esame di un fatto decisivo: il tratto di muro A sarebbe stato realizzato con funzione di sostegno e contenimento del fondo sopraelevato, con conseguente proprietà esclusiva per tutta l’altezza del dislivello. Il motivo è stato dichiarato inammissibile.

La Corte ha rilevato che, nella versione vigente dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la decisione rientra nell’ipotesi della cosiddetta doppia conforme. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base delle due conformi pronunce e dimostrarne la diversità, onere rimasto inadempiuto. Sul punto sono richiamate, tra le altre, Cass. Sez. 6-2 n. 8320 del 2022 e Cass. Sez. 3 n. 22244 del 2022.

Quanto alla violazione di legge, il mezzo è risultato inammissibile per difetto di specificità: la censura introduceva una questione nuova, l’attribuzione della proprietà del muro in ragione della differenza di quota tra i terreni, non affrontata nella pronuncia impugnata. Il ricorrente ha inoltre errato nell’invocare il n. 3 anziché il n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. e si è limitato a richiamare l’atto di appello senza riprodurlo, violando l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. La Corte richiama Cass. Sez. 3 n. 30723 del 2019.

Analoga sorte ha avuto il secondo motivo, con cui si invocava l’art. 938 cod. civ. e l’acquisizione al fondo del ricorrente della modesta striscia occupata. Anche tale questione è nuova e il motivo è inammissibile per le medesime ragioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende, secondo Cass. Sez. Un. n. 27195 del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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