Contraddittorio già integro se l’erede è citato in proprio (Cass. civ. Sez. III n. 14668 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora in capo alla medesima persona fisica convergano, nel medesimo giudizio, la qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto parimenti evocato e successivamente deceduto, non è necessario integrare il contraddittorio nei suoi confronti in tale seconda qualità, ove essa sia già stata destinataria della notifica dell’atto introduttivo o si sia costituita in proprio, configurandosi l’unicità della parte sotto il profilo sostanziale. L’effetto derogatorio dell’art. 300, secondo comma, cod. proc. civ. postula però l’effettiva acquisizione della qualità di erede: la mera delazione non determina la trasmigrazione automatica della legittimazione processuale. In base al principio di vicinanza della prova, spetta al chiamato contestare tempestivamente tale qualità; la mancata contestazione esonera la controparte dall’onere probatorio e rende incontroversa la condizione di erede.

Il Fatto

I congiunti di un paziente deceduto nel 2008 convennero in giudizio l’azienda sanitaria per l’errore diagnostico dei sanitari del pronto soccorso, che avrebbe fatto perdere al congiunto il 30% di chances di sopravvivenza a un aneurisma aortico. Il Tribunale di Napoli accolse la domanda nel 2018, condannando l’azienda al risarcimento in favore degli eredi.

Proposto appello dall’azienda, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 17 giugno 2022, riformò la decisione e rigettò la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis da perdita di chance. Avverso tale pronuncia gli eredi ricorrono per cassazione con quattro motivi, tutti incentrati sulla mancata declaratoria di estinzione del giudizio per morte di una parte e sulla dedotta tardività della riassunzione.

La Motivazione della Corte

I quattro motivi sono scrutinati congiuntamente perché connessi, tutti volti a censurare la decisione di merito per non aver dichiarato l’estinzione a seguito della morte di una parte costituitasi in primo grado. La Suprema Corte li ritiene in parte inammissibili e in parte infondati.

La funzione dell’interruzione del processo, disciplinata dagli artt. 299 ss. cod. proc. civ., e della riassunzione, regolata dall’art. 303 cod. proc. civ., è di bilanciare la prosecuzione del giudizio con il diritto di difesa dei successori. Tale funzione giustifica la deroga dell’art. 300, secondo comma, cod. proc. civ., che tipizza una limitazione dell’operatività dell’interruzione quando si costituisca almeno uno degli eredi.

Il meccanismo derogatorio postula però che la costituzione dell’erede sia accompagnata dall’esplicitazione di tale qualità. Nel caso di specie tale esplicitazione è mancata, ma la Corte ritiene non erronea la valutazione del giudice di merito sulla regolarità del contraddittorio, indipendentemente dai passaggi logici seguiti, in forza del potere di correzione della motivazione ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 15810/2005; Cass. n. 1669/2023).

La Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui, quando una persona cumula la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto, non occorre integrare il contraddittorio in tale seconda qualità se essa si sia già costituita in proprio o sia stata destinataria della notifica dell’atto introduttivo, per l’unicità della parte sostanziale (Cass. n. 13411/2008; Cass. n. 6844/2012; Cass. n. 12317/2019; Cass. n. 3391/2023).

Quanto agli altri motivi, la Corte precisa che l’unità processuale presuppone l’acquisizione della condizione di erede, non essendo sufficiente la delazione. Tuttavia, in base al principio di vicinanza della prova, se la controparte ha convenuto in giudizio il chiamato, spetta a questi dimostrare di non aver accettato l’eredità (Cass. n. 25885/2020; Cass. n. 6815/2024). Poiché i ricorrenti non hanno mai contestato la propria qualità di eredi, essa è divenuta fatto incontroverso. Il precedente Cass. n. 8880/2022 non è smentito, ma ne costituisce applicazione, ben potendo operare il principio di non contestazione. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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