Opposizione all’esecuzione, eccezione di compensazione e competenza per valore (Cass. civ. Sez. III n. 13759 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione all’esecuzione, l’eccezione con cui si chiede accertarsi l’intervenuta compensazione tra l’importo precettato e un credito derivante da altro titolo esecutivo costituisce eccezione riconvenzionale rispetto alla pretesa del creditore intimante. Il criterio di cui all’art. 17 cod. proc. civ. attiene alla competenza per valore e non disegna un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla combinazione con la regola generale dell’art. 10, secondo comma, cod. proc. civ. in tema di cumulo di domande. La pretestuosità della domanda accessoria può rilevare ai fini dell’art. 96 cod. proc. civ., ma non priva il giudice adito della potestà di esaminarla. Ai fini della rimessione alle Sezioni Unite ex art. 374, secondo comma, cod. proc. civ., il contrasto tra le sezioni semplici deve essere sincronico e non diacronico, ben potendo la giurisprudenza evolversi in senso diverso dall’orientamento precedente.
Il Fatto
Un creditore intraprende l’esecuzione forzata presso terzi nei confronti di una banca, chiedendo l’assegnazione di una somma. A seguito di opposizione della banca, la procedura viene sospesa e il giudizio prosegue nel merito davanti al Giudice di Pace, che accoglie l’opposizione. Il provvedimento viene impugnato davanti al Tribunale, che in parziale accoglimento riconosce il diritto del creditore, limitatamente agli interessi legali.
Riassunta l’esecuzione, la banca propone nuova opposizione eccependo in via di compensazione un credito vantato per effetto di una precedente ordinanza di questa Corte. Il Tribunale, investito della controversia, dichiara la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace, ritenendo che l’eccezione di compensazione non estenda l’oggetto del processo. Il creditore propone quindi regolamento necessario di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i motivi del ricorso. Il primo è dichiarato inammissibile: secondo il principio già affermato (Cass. n. 359/2005, ribadito da Cass., Sez. Un., n. 7074/2017), il motivo d’impugnazione deve contenere una critica specifica della decisione impugnata, e la sua inidoneità è sanzionata dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.
Il secondo motivo è accolto. La Corte richiama la propria ordinanza n. 30581/2024, che ha affermato come, ai fini dell’art. 17 cod. proc. civ., occorra far riferimento alla somma precettata, senza considerare l’aumento della metà ex art. 546 cod. proc. civ. nel pignoramento presso terzi. L’opposizione con cui si chiede accertare la compensazione assurge a eccezione riconvenzionale, e il criterio dell’art. 17 non configura una competenza per materia o funzionale, dovendosi coordinare con l’art. 10, secondo comma, cod. proc. civ.
Il giudice di merito ha disatteso tale principio, ritenendo che l’eccezione di compensazione non spostasse la competenza e reputando irrilevanti le conclusioni dell’attore dirette ad accertare un credito superiore. La Corte ribadisce che l’eventuale pretestuosità della domanda accessoria può rilevare solo ai fini dell’art. 96 cod. proc. civ., ma non priva il giudice del potere di esaminarla, né di rilevarne la nullità ex art. 164 cod. proc. civ. per consentirne la sanatoria.
Il terzo motivo resta assorbito. Quanto alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, la Corte afferma il principio secondo cui il contrasto tra sezioni semplici, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, cod. proc. civ., deve essere sincronico e non diacronico, potendo la giurisprudenza evolversi in senso difforme dal precedente orientamento. Nel caso concreto la ragione della compensazione delle spese risiede nella novità della questione e nella sopravvenienza dell’ordinanza risolutiva in corso di causa. La Corte dichiara la competenza del Tribunale.
Nota della Redazione
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