Previdenza professionale e pro rata: irretroattività delle modifiche peggiorative (Cass. civ. Sez. Lav n. 13849 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
I trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali privatizzati e maturati prima del gennaio 2007 restano sottoposti al regime originario dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, con integrale applicazione del principio del pro rata. Ne consegue l’inapplicabilità delle modifiche peggiorative adottate dalle Casse prima dell’attenuazione del pro rata disposta dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, come interpretato dall’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013. Il divieto di mutamenti in peius opera anche sui criteri di calcolo della quota reddituale, segnatamente sulla media dei redditi professionali da assumere a parametro. Il diritto alla riliquidazione del trattamento è soggetto a prescrizione decennale, non quinquennale, difettando la liquidità e l’esigibilità del credito quando la pretesa sia contestata in radice.
Il Fatto
Un professionista, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, titolare di pensione con decorrenza dal primo luglio 2005, chiedeva il calcolo della quota retributiva relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2003 secondo le modalità antecedenti al Regolamento approvato il 14 luglio 2004.
Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 26 del 2021, respingeva il gravame della Cassa, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 17742 del 2015 e il discrimine temporale del primo gennaio 2007, ed escludendo la prescrizione quinquennale invocata dall’ente. La Cassa commercialisti ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994 e degli artt. 10 e 12 del regolamento di disciplina della Cassa, sostenendo che l’incremento delle annualità utili a determinare la media reddituale non lederebbe il principio del pro rata, che non implicherebbe immutabilità dei sistemi di calcolo. Assumeva, inoltre, che la pronuncia delle Sezioni Unite riguardasse il diverso tema del massimale pensionistico.
La Corte respinge entrambi i profili. Sul piano della motivazione, i vizi di insufficienza non sono più sindacabili in sede di legittimità (Cass., S.U., n. 8053 del 2014): rilevano soltanto le anomalie radicali — assenza grafica della motivazione, contraddittorietà insanabile, perplessità, apparenza — che si traducono in violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost.
Nel merito, il giudizio verte su anzianità contributive anteriori al 31 dicembre 2003, acquisite da un titolare di pensione con decorrenza dal primo luglio 2005. Trova applicazione il regime originario dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995: non operano le modifiche in peius adottate dalle Casse prima dell’attenuazione del pro rata, disposta dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e interpretata dall’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013.
L’integrale applicazione del pro rata preclude le modifiche peggiorative anche con riferimento ai criteri di calcolo delle pensioni, compresi quelli concernenti la media dei redditi professionali assunta a parametro (Cass., sez. lav., n. 28253 del 2018). La Corte richiama altresì Cass., sez. lav., n. 25737 del 2023, resa respingendo il ricorso della Cassa commercialisti contro la decisione d’appello che la pronuncia impugnata menziona.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, degli artt. 2946 e 2948 cod. civ. e dell’art. 47-bis del d.P.R. n. 639 del 1970, invocando la prescrizione quinquennale. La censura è disattesa: tale prescrizione presuppone la liquidità e l’esigibilità del credito, caratteri che difettano quando la pretesa sia contestata in radice. Il diritto alla riliquidazione è dunque soggetto a prescrizione decennale, secondo i principi delle Sezioni Unite n. 17742 del 2015, correttamente applicati dai giudici d’appello.
Il ricorso è respinto. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ed esclude l’applicabilità dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., non essendo la decisione omogenea alla proposta di definizione richiamata dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.