Medici specializzandi, borse di studio non adeguabili né rivalutabili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10355 del 19.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nel rapporto di lavoro subordinato né in quello parasubordinato, mancando una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività prestata e gli emolumenti previsti dalla legge, qualificati come borse di studio. Ne consegue che l’importo delle borse erogate agli specializzandi non è soggetto all’incremento annuale secondo la variazione del costo della vita né all’adeguamento triennale previsti dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in ragione del blocco disposto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dalla normativa succedutasi dal 1992 al 2002. L’inadempimento dell’Italia agli obblighi eurounitari in materia di adeguata remunerazione è cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991, mentre il d.lgs. n. 368 del 1999 costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, non vincolata dai predetti obblighi.

Il Fatto

Numerosi medici che avevano frequentato, tra il 1991 ed il 2007, corsi post lauream presso varie Università, svolgendo attività nelle strutture sanitarie, hanno agito davanti al Tribunale nei confronti delle amministrazioni statali e degli atenei per ottenere il pagamento delle differenze retributive. Le pretese riguardavano l’applicazione retroattiva della disciplina entrata in vigore solo dal 2007, l’adeguamento annuale secondo l’inflazione e la rideterminazione triennale della borsa di studio, oltre al risarcimento del danno da mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie.

Le domande sono state respinte in primo grado e la pronuncia è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma. I medici hanno proposto ricorso per cassazione, cui sono seguiti due ricorsi successivi, riuniti al primo perché relativi alla medesima sentenza. Le parti pubbliche hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte riqualifica i ricorsi successivi come ricorsi incidentali, richiamando il principio per cui, una volta notificato il ricorso principale, le altre parti devono proporre le loro impugnazioni avverso la medesima sentenza nella forma del ricorso incidentale ex art. 371 cod. proc. civ., salva la conversione del ricorso comunque presentato se proposto entro il termine di quaranta giorni.

Quanto al mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, la censura è infondata: la richiesta di rinvio non è un’autonoma domanda rispetto alla quale possa configurarsi violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ma un punto di diritto preliminare alla decisione di merito, rimesso alla valutazione del giudice. Parimenti infondato è il profilo relativo al criterio della ragione più liquida, correttamente applicato dalla corte territoriale, che ha esaminato le censure idonee a definire la controversia senza necessità di scrutinare le altre.

Nel merito dell’inadeguatezza eurounitaria del sistema, la Corte richiama il proprio orientamento consolidato, già espresso da Cass. n. 4449 del 2018: lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE con il d.lgs. n. 368 del 1999 e ha esercitato legittimamente la propria potestà legislativa nel differire l’applicazione delle disposizioni degli artt. da 37 a 42, non essendo vincolato a un particolare schema giuridico né a una remunerazione di ammontare preindicato. Di recente, Cass. n. 29920 del 2024 ha ribadito che l’obbligo di adeguata rimunerazione è stato assolto già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non contenendo il diritto dell’Unione alcuna definizione di rimunerazione adeguata.

Sul versante degli adeguamenti, la Corte rinvia alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 20006 del 2024, che ha confermato l’orientamento secondo cui l’importo delle borse di studio degli specializzandi iscritti negli anni accademici tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né all’incremento annuale né all’adeguamento triennale, in virtù del blocco disposto da molteplici interventi legislativi succedutisi senza soluzione di continuità. Le Sezioni Unite hanno altresì escluso che l’attività degli specializzandi sia inquadrabile nel rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

Infine, la Corte rigetta le censure relative all’art. 36 Cost. e alla mancata compensazione delle spese. L’attività degli specializzandi costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione lavoro, rispetto alla quale la borsa non è corrispettivo delle prestazioni, mentre la condanna alle spese è correttamente ricollegata alla soccombenza ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ.. Segue il rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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