Responsabilità sindaci, doppia presunzione e transazioni dei condebitori solidali (Cass. civ. Sez. I n. 14102 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile la presunzione di secondo grado: nel ragionamento presuntivo il fatto noto deve essere certo e concreto, non già esso stesso il frutto di una presunzione. Il consulente tecnico che, per accertare la sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino, assuma a base dell’inferenza una percentuale di ricarico soltanto ipotizzata, e per quantificare il danno da perdita incrementale utilizzi una percentuale di ribasso parimenti presunta, viola l’art. 2727 cod. civ. e il divieto di praesumptio de praesumpto. La curatela fallimentare, in caso di azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. contro sindaci e amministratori, può limitarsi a dimostrare l’inattendibilità della voce di attivo contestata, senza provare in positivo l’esatta misura del capitale sociale, gravando sui convenuti la prova contraria. Infine, il giudice deve ridurre il danno risarcibile anche in ragione delle transazioni parziali concluse con i condebitori solidali.

Il Fatto

Il Fallimento di una s.r.l. convenne in giudizio gli ex amministratori e i componenti del collegio sindacale, chiedendone la condanna al risarcimento del deficit fallimentare. Tra gli addebiti, la perdita integrale del capitale sociale, occultata mediante la sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino, e la conseguente prosecuzione dell’attività d’impresa in forma non conservativa. Il Tribunale rigettò tutte le domande.

La Corte di appello, in parziale accoglimento del gravame della curatela, accertò la sopravvalutazione delle rimanenze al 30 giugno 2009 e condannò in solido l’amministratrice e due sindaci al pagamento di una somma quantificata per perdita incrementale. Uno dei sindaci condannati ha proposto ricorso per cassazione; il Fallimento ha resistito con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente principale censura la ripartizione dell’onere della prova, sostenendo che la curatela avrebbe dovuto quantificare la sopravvalutazione e indicare il momento della perdita del capitale. La Corte ritiene il motivo infondato: dalla consulenza emerge che la fallita non aveva tenuto una contabilità analitica di magazzino, sicché la curatela non poteva disporne. A fronte della dimostrata inattendibilità della posta di attivo, spetta ai convenuti provare che il capitale non sarebbe andato integralmente perduto.

Quanto ai doveri degli organi di controllo, la Corte ribadisce che il collegio sindacale deve vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile. Nella specie l’assetto era deficitario e aveva consentito all’amministratore di alterare i dati di bilancio. I sindaci non possono limitarsi a un atteggiamento inerte, ma devono reagire con tutti i mezzi a disposizione, compresa l’eventuale segnalazione al Pubblico Ministero.

Il profilo decisivo riguarda il nono motivo, accolto. Il c.t.u., per accertare la sopravvalutazione delle rimanenze, aveva assunto a fatto noto una percentuale di ricarico soltanto ipotizzata sulla base dell’esercizio precedente; per quantificare il danno, aveva parimenti presunto il ribasso applicato nel secondo semestre. In entrambi i casi ha posto a base dell’inferenza non un fatto certo, ma un’ulteriore presunzione.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile la praesumptio de praesumpto. Prende posizione su un indirizzo più recente che ammette le presunzioni di secondo grado e lo disattende: l’art. 2727 cod. civ. impone di muovere da un fatto noto, certo e concreto, non da una congettura, poiché diversamente verrebbe meno la funzione stessa dell’art. 2697 cod. civ. La sentenza è cassata sul punto della quantificazione.

È accolto anche l’undicesimo motivo. La corte territoriale aveva applicato il principio degli effetti della transazione parziale stipulata da un condebitore solidale solo per la posizione di un sindaco, omettendo di applicarlo alle transazioni concluse con gli altri. Il giudice del rinvio dovrà suddividere l’ammontare della condanna per il numero dei convenuti e sottrarre le relative quote. Il ricorso incidentale del Fallimento è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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