Correzione dell’ordinanza per errore materiale sulla distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. II n. 18679 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ. è esperibile avverso l’ordinanza della Corte di cassazione che abbia liquidato le spese di legittimità con distrazione in favore di un difensore diverso da quello che ha effettivamente assistito la parte e che aveva richiesto l’antistatarietà. L’errore materiale rileva quando il dispositivo risulti in contrasto con gli atti del giudizio, senza necessità di interpretazione o di valutazione giuridica. Accertata la discrasia tra la richiesta contenuta nel controricorso e la statuizione sulle spese, la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione mediante sostituzione delle parole erroneamente inserite nel dispositivo.

Il Fatto

Con ordinanza n. 19222 del 12 luglio 2024 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente e lo condannava al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate con distrazione in favore di un difensore dichiaratosi antistatario. La controricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. per la correzione di tale ordinanza, deducendo di essere stata assistita nel giudizio di legittimità da difensori diversi da quello indicato nel dispositivo e che la distrazione era stata richiesta in favore dei propri difensori, dichiaratisi antistatari.

Il ricorrente nel giudizio di legittimità è rimasto intimato. La controricorrente ha depositato memoria. La questione giunge così all’esame della Corte nel procedimento di correzione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’esame della copia del controricorso depositato nel giudizio conclusosi con l’ordinanza da correggere. Da tale atto emerge che la controricorrente era difesa da altri avvocati e che la distrazione delle spese e delle competenze era stata richiesta in favore di questi ultimi, dichiaratisi antistatari.

Il Collegio rileva quindi che, per un mero errore materiale, la liquidazione delle spese è stata effettuata con distrazione a favore di un difensore diverso. La discrasia tra il contenuto dell’atto e il dispositivo è di immediata evidenza oggettiva e non richiede alcuna interpretazione della volontà del giudice.

Su questa base la Corte afferma la fondatezza del ricorso. Il dispositivo dell’ordinanza recante il numero di raccolta generale 19222/2024, pubblicata in data 12 luglio 2024, deve essere corretto mediante la sostituzione delle parole finali relative alla distrazione in favore del difensore erroneamente indicato con quelle riferite ai difensori effettivamente dichiaratisi antistatari.

Il Collegio esclude infine ogni pronuncia sulle spese del presente procedimento, richiamando la peculiare natura della correzione e il precedente delle Sezioni Unite n. 9438 del 27.06.2002. La Corte manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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