Motivazione apparente e nullità della sentenza per mancata prova del danno (Cass. civ. Sez. I n. 14100 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra motivazione meramente apparente, e determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., la decisione di appello che, pur enunciando in astratto i principi in tema di onere della prova, non consenta di ricostruire l’iter logico seguito e non chiarisca su quali prove abbia fondato il convincimento. In tal caso il controllo di legittimità non può verificare se il giudice abbia giudicato iuxta alligata et probata, e la sentenza va cassata con rinvio. La nullità opera anche quando il rigetto sia fondato sulla ragione più liquida, perché la sinteticità della motivazione non esonera il giudice dall’illustrare le ragioni del decidere.

Il Fatto

Due società operanti nel settore della certificazione di prodotto hanno convenuto in giudizio alcuni ex dipendenti, una società di nuova costituzione e altri soggetti, chiedendo la condanna solidale al risarcimento dei danni per atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, cod. civ., in via subordinata ex art. 2043 cod. civ. Si assumeva lo storno di dipendenti specializzati e una condotta diretta a disarticolare l’organizzazione aziendale per appropriarsi dell’avviamento.

Il Tribunale ha rigettato la domanda per mancata prova degli atti di concorrenza sleale. La Corte d’Appello ha respinto l’appello principale, decidendo la controversia sulla ragione più liquida, e ha accolto l’appello incidentale dei convenuti in punto spese. Avverso tale sentenza le società attrici hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi; taluni appellati hanno resistito e proposto ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice di appello. Le ricorrenti avevano allegato separatamente i danni da perdita di fatturato nei due settori di attività, depositando libri IVA, bilanci e documentazione sugli investimenti; la sentenza impugnata non darebbe conto del materiale probatorio esaminato.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il giudice di appello, dopo avere esposto precedenti di legittimità in materia di onere della prova, si limita ad affermare che manca l’individuazione della prova del danno nella sua concreta esistenza, escludendo così la liquidazione equitativa. Tale motivazione, pur esistente, è apparente: non specifica le ragioni e l’iter logico, non chiarisce su quali prove si fondi il convincimento né su quali argomentazioni si sia pervenuti alla decisione.

Il vizio è ricondotto al c.d. minimo costituzionale della motivazione, secondo il richiamo a Cass., Sez. U., n. 8053/2014. La sentenza impugnata, quindi, non consente di verificare se il giudice abbia giudicato iuxta alligata et probata, come confermato dai precedenti richiamati, tra cui Cass., n. 8595/2025 e Cass., n. 7969/2025.

La Corte respinge le eccezioni di inammissibilità dei controricorrenti: il motivo è sufficientemente specifico ed estraneo a una rivalutazione dell’accertamento in fatto. L’eventuale erronea indicazione della norma non incide sull’ammissibilità del motivo, ove le ragioni di doglianza emergano dal contenuto testuale dell’atto.

Ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, per nuovo esame. Sono dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, anche in ragione del rapporto di dipendenza logica rispetto al vizio di motivazione accertato. Al giudice del rinvio è rimessa la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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