Art. 205.

Art. 205.

Risoluzione degli incidenti relativi alla prova

Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO I — DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE › CAPO II — Dell'istruzione della causa › Sezione III — Dell'istruzione probatoria