Contributo di solidarietà sui pensionati professionisti: no alla retroattività (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14589 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509/1994, per i periodi maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento resta il regime originario dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, con esclusione delle modifiche in peius introdotte dagli atti dell’ente prima dell’attenuazione del principio del pro rata operata dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006. Il contributo di solidarietà applicato su tali trattamenti è pertanto illegittimo e le somme trattenute vanno restituite. Il diritto alla restituzione, vertendosi in contestazione l’ammontare della pensione, è soggetto alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale. La compensazione delle spese di lite è legittima quando la motivazione dia conto di ragioni logiche connesse alla recente evoluzione della materia.

Il Fatto

Un professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti subiva sulla pensione di vecchiaia in godimento le ritenute operate dall’ente a titolo di contributo di solidarietà. Il professionista agiva in giudizio per ottenere la restituzione delle somme trattenute.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza confermata in sede di merito, respingeva l’impugnazione dell’ente, che ricorreva per cassazione deducendo tre motivi. Il professionista resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale sulla compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi investono la legittimità del contributo. La Cassa sostiene di avere correttamente applicato il contributo di solidarietà in forza delle proprie delibere e del regolamento di disciplina del regime previdenziale, invocando l’art. 2, d.lgs. n. 509/1994, l’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 e gli artt. 3, 23 e 38 Cost.

La Corte reputa le censure infondate. Ribadisce il principio già espresso in materia: per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro resta il regime originario e non trovano applicazione le modifiche in peius adottate dall’ente prima dell’attenuazione del pro rata. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 17742 del 2015, oltre che a Cass. n. 31454 del 2021, n. 23577 del 2024 e n. 2687 del 2025.

Nessuna violazione degli artt. 3 e 38 Cost. è configurabile. Rientra nella discrezionalità del legislatore l’applicazione del sistema del pro rata al trattamento pensionistico, né l’autonomia dell’ente di categoria può incidere su tale distinzione. All’ente non è impedito realizzare interventi a tutela dell’equilibrio finanziario di lungo periodo, ma ciò è possibile solo a partire dalla novella del 2006: nel caso di specie si vorrebbero estendere in via retroattiva i meccanismi di contenimento della spesa.

Il terzo motivo riguarda la prescrizione. La parte ricorrente assume quella quinquennale. La Corte conferma l’orientamento (Cass. n. 31527 del 2022, n. 4362 del 2023, n. 24667 del 2024): la prescrizione breve dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. e dell’art. 129 del r.d.l. n. 1827/1935 presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, mentre, se è in contestazione l’ammontare del trattamento, vale la prescrizione decennale dell’art. 2946 cod. civ. A identica conclusione si perviene anche aderendo alla tesi dell’ente: il diritto al rimborso di quanto pagato periodicamente non ha carattere periodico e non ricade nella prescrizione breve.

Il ricorso incidentale censura la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. Il motivo è infondato. La sentenza di merito ha indicato ragioni logiche e oggettive, connesse alla questione dibattuta e alla recente ricostruzione sistematica, che integrano le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma, come interpretata anche dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018. Il ricorso principale e quello incidentale sono rigettati, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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