Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate e prescrizione del credito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14685 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati, pur dovendo assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, non possono adottare atti o provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri ad esso applicabili. Il contributo di solidarietà non incide sui criteri di determinazione della pensione, viola il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. Il diritto alla riliquidazione degli importi trattenuti è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria, non a quella quinquennale, perché la contestazione investe l’an debeatur e non la liquidità del rateo. Gli interessi legali decorrono dalla data di ciascun prelievo operato dall’ente.
Il Fatto
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti impugna in cassazione la sentenza n. 34/2023 della Corte d’appello di Torino, che ha respinto il gravame contro la pronuncia del Tribunale della stessa sede. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittime le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico della ricorrente, in godimento dal giugno 2015.
La Cassa propone tre motivi. Il primo contesta la qualificazione del contributo; il secondo censura il rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale; il terzo riguarda la decorrenza degli interessi. La resistente si difende con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono emanare atti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su una pensione già determinata. Tali atti sono incompatibili con il principio del pro rata e danno luogo a un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost.
Il percorso argomentativo si fonda su un indirizzo risalente e stabile, avviato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con numerose pronunce, tra cui Cass. n. 603/2019. In quella sede si è chiarito che il contributo, al di là del suo nome, non può essere ricondotto a un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che solo il legislatore può introdurre. La Corte costituzionale n. 173/2016, richiamata dal precedente, ha confermato che si tratta di un prelievo inquadrabile nelle prestazioni patrimoniali imposte per legge.
Infondata è anche la seconda doglianza sulla prescrizione quinquennale. La Corte richiama Cass. n. 31527 del 2022: la prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, cod. civ. richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Quando è in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la diversa ipotesi di riliquidazione della pensione e non l’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima. Da ciò l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale ex art. 3 Cost.
Infondato è il terzo motivo. Richiamando Cass. n. 36560/2022 e Cass., Sez. Un., n. 6928 del 2018, la Corte ribadisce che i crediti previdenziali hanno natura unitaria: gli interessi legali decorrono dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi effettuati, fino all’effettivo pagamento. Le argomentazioni svolte nella memoria non offrono elementi nuovi.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, trovano applicazione l’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. e l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., come statuito da Cass. Sez. Un. n. 27195/2023 e n. 27433/2023.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.