Contributo di solidarietà delle casse privatizzate e riserva di legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14588 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il contributo di solidarietà introdotto da delibera regolamentare di una Cassa previdenziale privatizzata sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti. L’atto regolamentare dell’ente non è sostituibile alle fonti primarie e non può derogare alla riserva di legge posta dall’art. 23 Cost.: una trattenuta che non incide sui criteri di determinazione del trattamento, ma si sovrappone a esso, integra una prestazione patrimoniale imposta riservata al legislatore. Resta fermo il principio del pro rata per i pensionati che hanno maturato il diritto prima della riforma del 2006. Il diritto alla riliquidazione delle somme indebitamente trattenute è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria, non a quella quinquennale, difettando la liquidità ed esigibilità del credito. Sugli arretrati maturano gli interessi legali dalla data dei singoli prelievi, quale componente di un credito previdenziale unitario.
Il Fatto
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti impugna la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva accertato l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sul trattamento pensionistico di un professionista collocato in quiescenza dall’aprile 2004. La misura era stata introdotta dall’art. 22 del Regolamento dell’ente e rinnovata con le delibere n. 4/2008, n. 3/2013 e n. 10/2017.
Il giudice di merito aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme trattenute nel limite della prescrizione decennale, con interessi dalle singole trattenute fino al saldo, ed aveva escluso l’applicabilità diretta del prelievo dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 per il biennio 2012-2013, per difetto del presupposto dell’inerzia dell’ente. Il professionista resiste con controricorso, invocando l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. per conformità della decisione al consolidato orientamento di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso e ricostruisce il quadro consolidato. Le Sezioni Unite n. 17742/2015, investite di questione analoga in materia di massimale pensionabile, avevano già affermato l’operatività attenuata del principio del pro rata dopo la modifica dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 ad opera dell’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, distinguendo tra pensionati con diritto maturato prima della riforma e pensionati successivi. Per i primi il criterio del pro rata resta rigoroso.
Il precedente specifico è la sentenza Cass. n. 31875 del 2018, che ha dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà della medesima Cassa. Gli atti dell’ente che impongono una trattenuta su un trattamento già determinato, anziché incidere sui criteri di calcolo, sono incompatibili con il pro rata e danno luogo a un prelievo riconducibile alle prestazioni patrimoniali dell’art. 23 Cost., la cui imposizione spetta al legislatore. Il d.lgs. n. 509/1994 non ha attribuito ai regolamenti delle Casse natura di fonti di delegificazione: essi non possono sostituire o derogare a fonti primarie. La riserva relativa di legge è quindi violata.
La Corte richiama poi l’orientamento successivo: Cass. n. 603/2019, Cass. n. 12122/2023, Cass. n. 9914/2023, secondo cui «l’autonomia non è legibus soluta», e Cass. n. 19711/2017, che esclude la legittimazione degli atti riduttivi di prestazioni già erogate per il solo fatto di essere stati adottati. Il carattere provvisorio e prorogato del contributo, non finalizzato all’equilibrio di lungo termine, ne conferma l’illegittimità. Neppure l’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 è pertinente: l’istituto ha fonte legislativa, carattere eccezionale e biennale, e presuppone l’inerzia dell’ente, non l’attivazione di una regolamentazione illegittima. Né la sentenza n. 173/2016 della Corte costituzionale incide su tali conclusioni.
Sul piano processuale, la Corte conferma la prescrizione decennale richiamando Cass. n. 31527/2022: la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. presuppone un credito liquido ed esigibile, posto a disposizione dell’assicurato. Qui è in contestazione l’ammontare stesso del trattamento, sicché la riliquidazione segue il termine ordinario dell’art. 2946 cod. civ. L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la riliquidazione della pensione, non l’indebita trattenuta di una misura patrimoniale illegittima. Gli interessi legali, infine, decorrono dalla maturazione del diritto, cioè dai singoli prelievi, in applicazione dell’art. 429, comma terzo, c.p.c. e della natura unitaria del credito previdenziale, con continuità rispetto a Cass. n. 6928/2018 delle Sezioni Unite. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al doppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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