Abuso contratti a termine dirigenza sanitaria e compensazione impropria delle spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1873 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato il superamento del limite complessivo di durata dei rapporti a termine integra abuso per il solo dato storico dell’utilizzo del lavoratore oltre il triennio, restando indifferente la legittimità dei singoli contratti o delle proroghe. La norma speciale di cui all’art. 36, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile, prevale sulla deroga generale prevista per la dirigenza dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 368/2001. Il risarcimento del danno da illegittima reiterazione è dovuto secondo il meccanismo presuntivo e sanzionatorio elaborato da Cass. Sez. Un. n. 5072/2016, con esonero del lavoratore dalla prova del danno. Nel giudizio di rinvio, le somme già percepite dal difensore distrattario in esecuzione della sentenza cassata vanno detratte dal quantum liquidato per compensazione impropria, che prescinde dai requisiti degli artt. 1241 e seguenti cod. civ.

Il Fatto

Una dirigente medico era stata assunta da una azienda sanitaria locale con due contratti a termine, entrambi prorogati, per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, e successivamente stabilizzata in forza di una legge regionale. Dopo il recesso dell’azienda, la lavoratrice agiva davanti al Tribunale chiedendo la declaratoria di illegittimità e le conseguenze retributive e risarcitorie.

Respinta in primo grado, la domanda era accolta in appello, con condanna alla reintegra. La Cassazione, con pronuncia rescindente, aveva rilevato l’illegittimità costituzionale della norma regionale su cui si fondava la stabilizzazione. Nel giudizio di rinvio il giudice distrettuale accertava il superamento dei trentasei mesi, riconosceva il risarcimento del danno e compensava parzialmente le spese. L’azienda ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta i primi quattro motivi e accoglie il quinto. Sul primo motivo, relativo all’accertamento dell’abuso, il Collegio afferma che rileva il dato obiettivo dell’utilizzo del lavoratore in forza di contratti successivi, non la legittimità dei singoli atti. La fissazione del termine massimo di durata costituisce autonoma misura antiabusiva, nella quale conta il mero dato storico della durata nel tempo.

Rispetto a tale dato, osserva la Corte, resta indifferente che l’ultima proroga sia avvenuta in forza di una legge regionale, poiché questa, non conforme a Costituzione, non era idonea a prolungare il limite dei trentasei mesi.

Sul secondo motivo, il Collegio esclude l’applicabilità della deroga per i dirigenti. L’art. 36, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, nel testo vigente dal 25 giugno 2008 al 4 agosto 2009, vietava alle amministrazioni di utilizzare il medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi superiori al triennio. Il divieto si applicava anche ai rapporti in corso, non essendo previste disposizioni transitorie, e riguardava la pluralità di contratti anche della stessa tipologia. Trattandosi di disposizione speciale del pubblico impiego, applicabile ai dirigenti in mancanza di diversa indicazione, essa prevale sulla norma generale dell’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 368/2001. Il triennio si era compiuto il 25 aprile 2009, nella vigenza del divieto.

Sul terzo motivo, la Corte conferma la conformità della decisione all’orientamento di Cass. Sez. Un. n. 5072/2016: la misura dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 va interpretata secondo il canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, con riferimento alla fattispecie omogenea dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, quale danno presunto a valenza sanzionatoria. Opera un meccanismo presuntivo che esonera il lavoratore dalla prova del danno, salva la prova del maggior pregiudizio. Le allegazioni dell’azienda sollecitavano un riesame del merito, non consentito.

Sul quarto motivo, il Collegio ribadisce che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il giudice del rinvio deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, non ai singoli gradi.

Sul quinto motivo, la Corte accoglie. L’istanza di distrazione delle spese non introduce una nuova domanda, ma sostituisce il difensore alla parte nella legittimazione a ricevere il pagamento; il difensore distrattario subisce quindi gli effetti della sentenza di condanna alla restituzione. Quanto alla dedotta mancanza di liquidità, l’obbligo di restituzione inerisce all’unico rapporto di refusione regolato dal giudice del rinvio: l’unicità del rapporto comporta compensazione impropria, con elisione automatica dei crediti contrapposti, che prescinde dai requisiti degli artt. 1241 e seguenti cod. civ. La sentenza è cassata sul punto e, non necessitando ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con detrazione degli importi corrisposti al difensore distrattario, oltre interessi dalla data del pagamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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