Decreto ingiuntivo del garante escusso soggetto a imposta di registro proporzionale (Cass. civ. Sez. V n. 14807 del 02.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna. Il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato. La natura accessoria della fideiussione civilistica non si trasferisce sul piano tributario, dove opera il principio di autonomia dei singoli negozi ex art. 22 d.P.R. n. 131/1986. La tassazione del negozio di garanzia non resta attratta nella disciplina IVA per il solo fatto che il creditore sia un soggetto passivo d’imposta.

Il Fatto

La società contribuente aveva versato l’imposta di registro sui decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale a proprio favore, in rivalsa verso il debitore principale, dopo essere stata escussa dal creditore in qualità di garante. Il silenzio-rigetto dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso della differenza tra l’imposta proporzionale versata e quella fissa ritenuta dovuta è stato impugnato davanti alla giustizia tributaria.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto in parte il ricorso, disponendo la restituzione della differenza e compensando le spese. La Commissione tributaria regionale ha confermato, ritenendo applicabile il principio di alternatività tra IVA e registro ex art. 40 d.P.R. n. 131/1986. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte esamina l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente. Questa sosteneva che la sospensione semestrale dei termini di impugnazione ex art. 11 d.l. n. 50/2017 non fosse applicabile, perché i termini sarebbero già scaduti prima dell’entrata in vigore della norma. La Corte ritiene l’assunto erroneo: il decreto legge entra in vigore il giorno stesso della sua emissione, mentre il riferimento alla legge di conversione riguarda un momento diverso. A quella data, la sentenza della CTR non era ancora passata in giudicato, con conseguente infondatezza dell’eccezione.

Nel merito, il ricorrente censura la motivazione della CTR, secondo cui la condanna in rivalsa ottenuta dal fideiussore nei confronti del debitore inadempiente produrrebbe un effetto di recupero e un trasferimento di ricchezza in favore del garante, da sottoporre a tassazione proporzionale. La Corte ritiene il motivo fondato.

Il percorso argomentativo muove da un principio già affermato: la natura accessoria del contratto di fideiussione sul piano civilistico (artt. 1939 e 1941 cod. civ.) non può essere trasposta nell’ambito tributario, e in particolare nella disciplina dell’imposta di registro, dove vale il principio di autonomia dei singoli negozi sancito dall’art. 22 d.P.R. n. 131/1986. La relativa tassazione non resta attratta nella disciplina IVA per il solo fatto che il creditore sia un soggetto passivo d’imposta (Cass. n. 17237 del 2013).

Ne deriva che va assoggettato a imposta proporzionale il contratto di fideiussione enunciato in una sentenza intervenuta tra le stesse parti del negozio di garanzia (Cass. n. 17899 del 2005). La Corte richiama poi il principio delle Sezioni Unite n. 18520 del 2019: il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, perché il garante esercita un’azione di rimborso e non fa valere corrispettivi soggetti a IVA.

La conclusione della CTR — che aveva applicato l’imposta fissa in forza del principio di alternatività — risulta quindi in contrasto con tali principi. Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari accertamenti fattuali, la Corte decide nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese di lite sono integralmente compensate per tutti i gradi di giudizio, stante il maturare dell’orientamento delle Sezioni Unite nelle more del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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