Accertamento sintetico: il mutuo dell’accomandita prova la provvista (Cass. civ. Sez. V n. 16749 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, l’onere probatorio a carico del contribuente, imposto dall’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, è assolto quando si dimostri che le somme impiegate per l’estinzione anticipata di un mutuo gravante sui coniugi provengono dalla provvista di un finanziamento erogato a una società di accomandita. La circostanza che tale società presenti elementi di continuità con la precedente impresa individuale del contribuente non esclude, di per sé, l’assolvimento dell’onere, poiché la società costituisce impresa collettiva e la provenienza della provvista resta provata. Il giudice di merito che valorizzi la sola continuità soggettiva, senza verificare la dimostrazione della fonte delle somme, motiva in modo incoerente rispetto alla norma tributaria.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate rideterminava, ai fini IRPEF, il reddito del contribuente per l’anno 2010 con il metodo sintetico. L’ufficio rilevava che lo stesso e la coniuge avevano estinto un mutuo versando oltre 120 mila euro, somma cui andavano aggiunte le spese dei coniugi e dalla quale andava dedotto il solo reddito della moglie, pari a 19.207,00 euro.

Il contribuente opponeva che il mutuo era stato pagato con la provvista di altro finanziamento contratto da una società in accomandita che egli aveva costituito con un altro socio. La CTP respingeva il ricorso sul rilievo della non sostanziale alterità dell’accomandita rispetto al contribuente; la CTR confermava. Il contribuente proponeva allora ricorso per cassazione su tre motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva violazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973, 4 del d.l. 24.12.2012, 1230 e 1235 cod. civ., censurando che la CTR avesse considerato elemento reddituale la somma impiegata per estinguere anticipatamente il mutuo, che invece rinveniva da ulteriore mutuo contratto dall’accomandita.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato. La CTR, come già la CTP, non aveva contestato i fatti pacifici, cioè la stipulazione del finanziamento da parte dell’accomandita e l’utilizzo della relativa provvista per estinguere il precedente mutuo gravante sulla coppia. Essa aveva invece ritenuto che tale società non presentasse elementi di alterità rispetto al contribuente, individuando in concreto elementi di assoluta continuità.

Tale continuità, osserva la Corte, non ha nulla a che vedere con l’onere probatorio imposto dall’art. 38 d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente aveva dimostrato che le somme necessarie all’estinzione anticipata del mutuo, derivante dall’attività della sua impresa individuale, venivano tratte dalla provvista del mutuo stipulato dall’accomandita, che costituisce impresa collettiva in totale continuità con la precedente ditta individuale.

La Corte valorizza il dato documentale: con valuta 3 agosto 2020 la banca erogò il mutuo e accreditò sul conto della società l’importo di 145 mila euro; alla stessa data addebitò sul medesimo conto il saldo per l’estinzione anticipata del vecchio mutuo, pari a 120.743 euro. Con ciò, almeno con riguardo all’anno d’imposta in discussione, l’onere probatorio può dirsi assolto rispetto alla contestazione dell’Agenzia.

L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento dei due ulteriori, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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